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Sentenza

Sentenza n. 5692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, n. 8/2025, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione comunale n. 4 del 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a una pluralità di interventi realizzati senza titolo su un manufatto autorizzato, tra cui il cambio di destinazione d'uso con opere e modifiche dei prospetti, due incrementi volumetrici, una tettoia aperta, una piscina e un manufatto adibito a deposito. In appello deducevano: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 3 e seguenti l. 241/1990 per difetto di motivazione, soprattutto in relazione al lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli interventi; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 146 d.lgs. 42/2004, nonché travisamento dei presupposti di fatto. Sostenevano inoltre che le opere dovessero essere valutate separatamente, che fossero pertinenziali rispetto all'immobile principale e che, per tale ragione, non richiedessero il permesso di costruire né fossero assoggettabili a demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che gli interventi erano stati accertati durante un sopralluogo eseguito in presenza della coniuge di uno degli appellanti, sicché gli interessati avevano avuto almeno una conoscenza di fatto dell'avvio del procedimento. In ogni caso, l'ordinanza di demolizione ha natura vincolata e costituisce applicazione di una sanzione reale conseguente a un illecito permanente; non essendo stati prospettati elementi idonei a smentire i fatti accertati, l'eventuale partecipazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, con applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Quanto alla motivazione, ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 9/2017 secondo cui l'ordine di demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da titolo non necessita di una motivazione specifica sull'interesse pubblico, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, se l'attuale proprietario non ne è l'autore o se il trasferimento non è elusivo. Quanto ai presupposti edilizi, ha escluso la possibilità di parcellizzare gli interventi, che devono essere considerati unitariamente quando insistono sulla medesima area e compongono un complessivo impatto urbanistico ed edilizio significativo. In ogni caso, anche valutati singolarmente, la piscina e il deposito costituivano nuove costruzioni e gli altri interventi rientravano nella ristrutturazione edilizia, richiedendo il permesso di costruire. È stata inoltre esclusa la natura di pertinenza urbanistica della tettoia, della piscina e del deposito, in ragione della loro autonoma consistenza strutturale e, per alcune opere, della autonoma utilizzabilità economica. Le spese sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché gli interessati avevano avuto conoscenza di fatto del procedimento e, comunque, l'esito dell'ordinanza vincolata non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 3 e seguenti l. 241/1990

    L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità edilizia, anche quando l'abuso sia risalente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata partecipazione non determina l'annullamento dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    La piscina e il manufatto adibito a deposito sono stati qualificati come nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Gli interventi diversi dalla piscina e dal deposito sono stati ricondotti alla ristrutturazione edilizia, anch'essa soggetta a permesso di costruire nel caso esaminato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria è stata ritenuta dovuta per le opere realizzate sine titulo e incidenti significativamente sull'assetto urbanistico-edilizio.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata richiamata dagli appellanti, ma la sentenza non sviluppa una specifica statuizione autonoma sul relativo profilo.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento di un ordine di demolizione quando l'interessato abbia comunque acquisito una conoscenza effettiva dell'accertamento e, trattandosi di potere vincolato, non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto incidere diversamente sul contenuto dell'atto.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive prive ab origine di titolo edilizio, in quanto espressione di un potere vincolato e sanzionatorio di un illecito permanente, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico al ripristino, anche se adottato dopo un significativo lasso di tempo, nei confronti di un proprietario non responsabile dell'abuso.
  • Quando su una stessa area siano presenti più interventi edilizi abusivi, la loro qualificazione deve considerare l'insieme delle opere e il complessivo impatto urbanistico-edilizio, senza automatica parcellizzazione dei singoli manufatti.
  • La necessità del permesso di costruire può sussistere anche valutando separatamente le opere: gli interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia soggetta a titolo maggiore non possono essere sottratti alla sanzione demolitoria per il solo fatto di essere realizzati in tempi diversi o in collegamento con un immobile preesistente.
  • La pertinenza urbanistica riguarda opere di modesta entità, accessorie e coessenziali all'opera principale; sono invece escluse le opere dotate di autonoma consistenza strutturale, funzione propria o autonoma utilizzabilità economica, anche se realizzate in adiacenza all'edificio principale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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