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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento emesso dal SUI di Ascoli Piceno in data 20 ottobre 2025 di revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi precedentemente rilasciato in favore del lavoratore Hussain Baber;

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del SUI di Ascoli Piceno di revoca e rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del decreto flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca/il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato nell’ambito del decreto flussi 2023. L’Amministrazione aveva ritenuto irricevibile l’istanza poiché non risultava perfezionata, entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale. Il provvedimento era stato adottato il 20 ottobre 2025, nella stessa data di inoltro delle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative, poiché le osservazioni erano state trasmesse tempestivamente: il termine di dieci giorni cadeva infatti domenica 19 ottobre 2025 e l’invio effettuato il lunedì successivo doveva considerarsi tempestivo. Ha inoltre contestato la mancata valutazione degli elementi idonei a giustificare il mancato perfezionamento della procedura, evidenziando la rilevanza della mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro e della possibile forza maggiore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha rilevato che l’Amministrazione aveva adottato la revoca senza attendere la scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto e senza esaminare le osservazioni, che erano state presentate tempestivamente. Tale condotta ha reso effettive solo apparenti le garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il giudice ha precisato che il termine di dieci giorni previsto da tale disposizione non è perentorio, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa, e assolve a una funzione collaborativa e deflattiva. Ha inoltre escluso che la violazione potesse essere neutralizzata ritenendo irrilevante la partecipazione procedimentale: la mancata presentazione del lavoratore extracomunitario presso il datore di lavoro costituisce evento frequente e verosimile e, in assenza di indizi di pratiche illecite o poco commendevoli, può integrare una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 103, comma 9, da valutare nel procedimento. L’annullamento è stato disposto con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame, senza automatica attribuzione del nulla osta. Le spese sono state compensate, anche perché una maggiore collaborazione del ricorrente nell’assolvimento degli oneri comunicativi avrebbe potuto evitare il contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione e il ricorso risulta manifestamente o apprezzabilmente fondato anche in sede cautelare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il termine assegnato al destinatario del preavviso di rigetto per presentare osservazioni ha funzione collaborativa e deflattiva e non è perentorio in assenza di un’espressa previsione legislativa; l’Amministrazione deve comunque attendere la scadenza utile e valutare le osservazioni tempestivamente presentate.

  • art. 103, comma 9, d.l. 34/2020

    La mancata presentazione del lavoratore extracomunitario presso il datore di lavoro può costituire causa di forza maggiore, da valutare in sede procedimentale, quando non emergano indizi di pratiche illecite o poco commendevoli.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto non è perentorio, ma l’Amministrazione non può adottare il provvedimento finale prima della scadenza del termine utile né omettere la valutazione di osservazioni tempestivamente presentate.
  • La violazione delle garanzie partecipative derivanti dall’omessa valutazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto determina l’illegittimità del provvedimento finale quando gli apporti partecipativi avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
  • Nel procedimento relativo al nulla osta all’ingresso di un lavoratore extracomunitario, la mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro è un evento frequente e verosimile che, in assenza di indizi di condotte illecite, può integrare una causa di forza maggiore e deve essere specificamente valutato dall’Amministrazione.
  • L’annullamento del diniego o della revoca del nulla osta per violazione delle garanzie partecipative impone il riesame della posizione da parte dell’Amministrazione, ma non comporta automaticamente il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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