Cassazione Civile, Ordinanza n. 34876/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento notificati per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 nei confronti del titolare di un'impresa individuale. In primo grado la pretesa fiscale era stata solo parzialmente accolta e il giudizio di appello aveva condotto a un annullamento parziale degli avvisi, limitatamente a somme ritenute prelevamenti da conto corrente per le quali il contribuente aveva indicato il beneficiario. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto principalmente la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, contestando che la CTR avesse ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione di redditività dei prelevamenti bancari, la sola indicazione del beneficiario senza anche la risultanza delle operazioni dalle scritture contabili. Ha inoltre censurato, in via subordinata, la motivazione della sentenza per asserite carenze logiche sul perimetro dell'annullamento. Il contribuente ha a sua volta impugnato la sentenza sostenendo: la tardività/inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio; la violazione delle regole sulla motivazione per relationem degli avvisi; l'illegittimità della sottoscrizione degli atti impositivi; la preclusione di ulteriori accertamenti dopo la definizione con adesione; l'erronea qualificazione dei primi avvisi come accertamenti parziali; l'errata applicazione delle presunzioni bancarie anche in regime di contabilità semplificata; e l'omessa motivazione sulla concreta misura della riduzione degli imponibili.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, ritenendo errata l'interpretazione della CTR dell'art. 32 d.P.R. 600/1973: per escludere la ripresa a tassazione dei prelevamenti occorre che il contribuente provi sia che essi risultano dalle scritture contabili sia che siano serviti per pagare determinati beneficiari. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Ufficio e l'ottavo motivo del ricorso del contribuente. I restanti motivi del ricorso del contribuente sono stati rigettati. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per i prelevamenti bancari non annotati in contabilità opera la presunzione legale di ricavi; la prova contraria richiede sia la risultanza nelle scritture contabili sia l'indicazione del beneficiario del prelievo.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 come norma che disciplina la presunzione sulle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'atto impositivo può essere resa per relationem, se l'atto richiamato è allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di conoscere la pretesa.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso è valida se apposta dal soggetto funzionalmente competente; la censura è inammissibile se non attacca tutte le rationes decidendi.
artt. 54 e 23, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello incidentale proposto dall'appellato può essere spedito per posta entro il termine di legge, rilevando la tempestiva spedizione e non la ricezione.
art. 43, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti ulteriori presuppongono nuovi elementi e non possono basarsi su fatti già conosciuti e non contestati.
art. 57, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA l'accertamento integrativo richiede nuovi elementi sopravvenuti; è richiamato nel regime di rapporti tra accertamento parziale e successiva azione accertatrice.
art. 2, comma 4, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La definizione con adesione non esclude ulteriori accertamenti se ricorrono i presupposti di legge, tra cui la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi o la precedente natura parziale dell'accertamento.
art. 335 cod. proc. civ.
I ricorsi successivi avverso la stessa sentenza si riuniscono nel medesimo processo.
art. 371 cod. proc. civ.
La conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale è ammissibile se proposta nel termine previsto per l'impugnazione incidentale.
art. 360 cod. proc. civ.
Sono richiamati i diversi vizi di legittimità dedotti dalle parti (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame/motivazione).
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato con l'art. 132 c.p.c. in tema di requisiti della motivazione della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
La censura di nullità per motivazione deve colpire una reale carenza strutturale della decisione.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera anche per i prelevamenti: il contribuente la supera solo con prova analitica e specifica, non con giustificazioni generiche, e per i prelevamenti deve dimostrare sia la registrazione contabile sia il beneficiario della somma.
- La presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie non richiede i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., trattandosi di presunzione legale relativa in favore dell'erario.
- La motivazione degli atti tributari può essere resa per relationem, purché il documento richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia allegato o riprodotto nel suo contenuto essenziale in modo da consentire la difesa e il controllo giurisdizionale.
- Nel processo tributario l'appello incidentale dell'appellato può essere proposto mediante spedizione postale entro il termine di legge; ai fini della tempestività rileva la spedizione e non la ricezione presso la segreteria.
- L'accertamento integrativo dopo definizione con adesione è ammesso solo se fondato su nuovi elementi sopravvenuti o su un autonomo perimetro di indagine non già coperto dall'accertamento precedente; non è consentito un accertamento "a singhiozzo" su fatti già noti e non contestati.
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes autonome, ciascuna sufficiente a reggerla, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili o comunque irrilevanti le censure dirette alle altre.
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