Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1387/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, in forza del quale veniva confermato il decreto prefettizio prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale è stata vietata la detenzione di armi e munizioni al ricorrente.

Giustizia amministrativa202401926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato dopo il rigetto dell’istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva subito nel 2006 un divieto di detenzione di armi e munizioni, fondato sull’incauta custodia di una pistola, della quale si era appropriata la figlia maggiorenne convivente, con conseguente ritiro cautelativo delle armi e deferimento all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 20 della legge n. 110 del 1975. Dopo quasi vent’anni, aveva chiesto il riesame del divieto, deducendo il lungo tempo trascorso, la buona condotta successiva e il protratto svolgimento di attività di volontariato. La Questura, interpellata dalla Prefettura, aveva riferito che non risultavano ulteriori notizie a carico dell’interessato. La Prefettura aveva tuttavia confermato il divieto, ritenendo ancora attuale il giudizio di inaffidabilità in ragione della gravità dell’originaria omessa custodia. Il ricorrente ha dedotto irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità sostanziale, omessa valutazione complessiva della personalità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione si fosse limitata a richiamare il fatto risalente posto a fondamento del divieto, senza verificare l’attuale permanenza delle ragioni di inaffidabilità e senza ponderare la condotta successiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di conferma del divieto. Il giudice ha rilevato che, pur non essendo normalmente configurabile un obbligo generale dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di riesame, tale obbligo sussiste quando il provvedimento limita permanentemente la sfera giuridica del privato, come nel caso del divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., disposizione priva di un termine espresso di efficacia. Il divieto non può però operare sine die quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità o inaffidabilità. Trascorso un termine ragionevole e in presenza di elementi sopravvenuti, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame effettivo e attuale della propria posizione. Nel caso concreto, la Prefettura aveva formalmente avviato e concluso il riesame, ma non aveva svolto una verifica sostanziale della perdurante inaffidabilità. A fronte di un intervallo di quasi vent’anni, si era limitata a richiamare l’originaria incauta custodia dell’arma, senza valorizzare adeguatamente la buona condotta successiva, risultante anche dall’istruttoria amministrativa, né le attività di volontariato dedotte dal ricorrente. Il decorso del tempo imponeva uno sforzo motivazionale maggiore e una ponderazione effettiva della personalità complessiva e delle sopravvenienze. L’annullamento è stato disposto con salvezza della riedizione del potere amministrativo nel rispetto del nucleo conformativo della sentenza. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    vietato la detenzione di armi e munizioni

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può fondarsi su un giudizio di inaffidabilità, ma, in assenza di un termine legale di efficacia, il divieto non può protrarsi indefinitamente senza una verifica aggiornata dell’attualità delle ragioni che lo giustificano.

  • art. 20 legge n. 110 del 1975

    La disposizione è richiamata quale base del deferimento all’autorità giudiziaria per l’omessa custodia dell’arma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, pur non essendo soggetto a un termine legale espresso di efficacia, non può avere durata indefinita quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità o inaffidabilità posto a suo fondamento.
  • Dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di elementi positivi sopravvenuti idonei a modificare il quadro indiziario originario, il destinatario di un divieto permanente di detenzione di armi ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere un riesame effettivo della propria posizione.
  • Il riesame di un divieto prefettizio permanente di detenzione di armi deve consistere in una verifica puntuale e attuale della permanenza delle condizioni che giustificano la misura e non può risolversi nel mero richiamo alle circostanze già valutate al momento dell’adozione del provvedimento originario.
  • Quanto maggiore è il tempo trascorso dall’originaria valutazione di inaffidabilità, tanto più intenso deve essere lo sforzo istruttorio e motivazionale dell’amministrazione, che deve ponderare la condotta successiva dell’interessato, l’assenza di ulteriori elementi negativi e la personalità complessiva del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.