Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11280/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento della Nota n. 25348 del 17/08/2021, a firma della Dott.ssa Paola Folli, in qualità di Dirigente p.t., del Ministero dell’Università e della Ricerca –Segretariato Generale –Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, nella parte in cui contrasta il riconoscimento del titolo di sostegno rumeno in Italia.

Giustizia amministrativa202110808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota ministeriale relativa ai corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili, nella parte contrastante con il riconoscimento in Italia del titolo di sostegno rumeno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca concernente il riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero, contestandone la parte ritenuta ostativa al riconoscimento del titolo rumeno di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili. Prima della discussione, con memoria depositata il 7 maggio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo che governa anche il processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse imponesse la relativa declaratoria, senza esaminare nel merito la legittimità della nota ministeriale. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione soltanto formale del Ministero.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso impone la dichiarazione di improcedibilità della domanda, in applicazione del principio dispositivo che opera anche nel processo amministrativo.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame del merito, le spese possono essere compensate in ragione della costituzione soltanto formale dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.