Cassazione Penale, Sentenza n. 24157/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pezzotti è stato giudicato per truffa militare continuata e pluriaggravata per aver fruito, dal 3/7/2014 all'8/7/2016, di permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 per assistere un congiunto invalido, senza però prestare concretamente l'assistenza, percependo così indebitamente la retribuzione. In primo grado è stato condannato; la Corte di Appello ha confermato la condanna ritenendo l'Amministrazione Militare soggetto passivo del reato in quanto aveva anticipato la retribuzione. In cassazione si è dedotto il difetto di giurisdizione militare, sostenendo che il soggetto passivo effettivo è l'INPS che sopporta la perdita definitiva economica, mentre l'Amministrazione militare ha solo anticipato somme poi ripianate dall'INPS.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo fondato il vizio di giurisdizione. Ha richiamato il principio per cui per il delitto di truffa militare sia il soggetto attivo sia quello passivo devono avere qualità di militari e che il soggetto passivo è chi subisce la perdita patrimoniale definitiva. Dato che l'anticipazione operata dall'Amministrazione Militare è stata integralmente e tempestivamente ripianata dall'INPS, non si è verificata una diminuzione patrimoniale definitiva a carico dell'Amministrazione militare. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.
Norme richiamate
Legge n.104 del 1992
Disciplina i permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili; la controversia riguarda l'uso di tali permessi e la percezione della retribuzione durante i periodi di assenza dal servizio
Codice penale, art. 640
Prevede il reato di truffa; nel caso si è discusso se il soggetto passivo della truffa sia l'Amministrazione Militare o l'INPS che sopporta la perdita definitiva
Giurisprudenza: Sez. I n. 7579 del 22.1.2014
Sez. I n. 7579 del 22.1.2014
Orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della truffa militare, sia il soggetto attivo sia quello passivo debbono possedere la qualità di militare
Sezioni Unite, pronuncia Cellammare del 16.12.1998
Sezioni Unite, Cellammare, 16.12.1998
Stabilisce che soggetto passivo del reato di truffa è chi subisce la diminutio patrimonii definitiva; la consumazione si collega alla effettiva perdita patrimoniale del soggetto passivo
Massime di principio
- Per il delitto di truffa in ambito militare è necessario che sia l'autore sia la vittima abbiano la qualifica di militari; in mancanza di ciò manca la giurisdizione militare
- La determinazione del soggetto passivo si basa sulla perdita patrimoniale definitiva: le anticipazioni temporanee non costituiscono automaticamente danno penalmente rilevante per chi le anticipa
- Quando un'amministrazione anticipa somme che poi vengono integralmente ripianate da un ente diverso (es. INPS), il soggetto che sostenuta la perdita definitiva è l'ente ripianante e non l'amministrazione anticipante
- Nei procedimenti in cui sussista dubbio sulla qualità del soggetto passivo occorre valutarlo preliminarmente per evitare decisioni emesse da giudici privi di giurisdizione; il difetto di giurisdizione comporta annullamento senza rinvio
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