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Ordinanza

Ordinanza n. 684/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia A) mediante ricorso introduttivo: della determinazione del 29 maggio 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 44 del 03/06/2025, nonché sul portale nazionale "inPA", avente ad oggetto: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato, profilo amministrativo - giurista ed economista, vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-LAZIO-DAM). Verifica delle domande rientranti nelle ipotesi di esonero dalla prova preselettiva ex art. 5, commi 2 e 6 del bando: individuazione dei candidati esonerati dalla prova preselettiva e dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale. Elenco candidati chiamati a sostenere la prova preselettiva" - della determinazione della Regione Lazio n. -OMISSIS-, del 17 giugno 2024; - di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale e comunque lesivo; B) mediante ricorso per motivi aggiunti: - della Determinazione 30 settembre 2025, n. -OMISSIS-, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 81, ordinario, del 02/10/2025 avente ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti di personale dirigenziale a tempo indeterminato profilo amministrativo - giurista ed economista, vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta regionale del Lazio (COD. REG-LAZIO-DAM), bandito con determinazione 17 giugno 2024, n. -OMISSIS-. - Presa d'atto dell'esito della prova preselettiva asincrona. Conferma dell'Allegato "B" alla determinazione 16 luglio 2025, n. -OMISSIS-”,

Giustizia amministrativa202507844

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di verifica delle domande, individuazione degli esonerati e degli esclusi e fissazione della prova preselettiva del concorso regionale, nonché atto successivo di presa d'atto dell'esito della prova preselettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti relativi a un concorso pubblico regionale per 15 posti dirigenziali, contestando in particolare la disciplina e lo svolgimento della prova preselettiva. In sede cautelare ha sostenuto che, in assenza di una disposizione espressa del regolamento regionale che stabilisca un termine minimo per la fissazione della prova, dovesse trovare applicazione diretta la previsione del d.P.R. 487/1994, richiamata dalla lex specialis per quanto non previsto, oppure dovesse comunque essere rispettato un termine ragionevole non inferiore al termine generale di 15 giorni. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dai tempi di svolgimento della procedura concorsuale.

La decisione

Il TAR, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto non manifestamente infondato il fumus boni iuris. Ha considerato logicamente credibile la tesi secondo cui, in mancanza di una specifica disciplina regionale sul termine minimo per la fissazione della prova, trova applicazione la previsione del d.P.R. 487/1994 richiamata dalla lex specialis, oppure deve essere comunque rispettato un termine ragionevole non inferiore a 15 giorni, salvo prova contraria, non fornita dall'amministrazione. Ha ravvisato anche il periculum in mora in relazione ai tempi della procedura concorsuale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e ordinato alla Regione di svolgere nuovamente la prova preselettiva in una data collocata almeno 15 giorni dopo la comunicazione dell'ordinanza alle parti. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 15 luglio 2026 e compensato le spese della fase cautelare, in ragione della novità della questione e delle modalità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • d.P.R. 487/1994

    In sede cautelare, il TAR ha ritenuto plausibile l'applicazione della disciplina statale sul termine minimo per la fissazione della prova concorsuale, in assenza di una specifica previsione regionale e in forza del richiamo operato dalla lex specialis.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale di un concorso non stabilisce un termine minimo per la fissazione di una prova e la lex specialis richiama la normativa statale per quanto non previsto, può trovare applicazione la disciplina statale richiamata; in ogni caso, deve essere rispettato un termine ragionevole di preavviso, che in sede cautelare è stato individuato in almeno 15 giorni, salvo prova contraria.
  • La violazione del termine ragionevole di preavviso per una prova concorsuale può integrare il fumus boni iuris e giustificare la rinnovazione della prova quando, in relazione ai tempi della procedura, sussista il rischio di un pregiudizio concreto per i candidati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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