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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15289/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di pace di Arezzo che aveva dichiarato estinto il delitto di minaccia per remissione della querela ritenuta tacitamente accettata dall'imputato. Il ricorrente contesta la valutazione secondo cui la mancata comparizione dell'imputato, informato della remissione tramite il decreto di citazione a giudizio, avrebbe costituito accettazione tacita, nonostante il difensore di fiducia avesse in udienza manifestato la volontà contraria. Il Giudice di pace aveva ritenuto irrilevante l'opposizione del difensore perché priva di procura speciale per rifiutare la remissione; il ricorrente sostiene invece che la procura speciale non è necessaria per manifestare il rifiuto della remissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. La Corte richiamando la giurisprudenza di legittimità osserva che la presunzione di accettazione tacita per mancata comparizione opera solo in assenza di "fatti indicativi" di volontà contraria dell'imputato. Nel caso concreto il difensore di fiducia aveva manifestato la volontà del suo assistito di non accettare la remissione, elemento idoneo a escludere la tacita accettazione. Inoltre la Corte chiarisce che l'art. 155 c.p. richiede procura speciale al difensore per accettare la remissione, ma non per rifiutarla. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Arezzo. La Corte ha inoltre rilevato incidentalmente che non risulta chiaro che fosse stata contestata l'aggravante della gravità della minaccia, sicché non è dimostrata la competenza del Tribunale e non sussiste interesse del ricorrente a essere giudicato per un reato più grave.

Norme richiamate

  • art. 155 cod. pen.

    La norma è interpretata nel senso che la remissione della querela si presume accettata per tacito consenso in caso di mancata manifestazione contraria dell'imputato solo se non sussistono fatti che indichino una volontà contraria. La procura speciale è richiesta al difensore per accettare la remissione, ma non è necessaria per rifiutarla

Massime di principio

  • La mancata comparizione dell'imputato, anche se previamente avvisato della remissione della querela, può essere considerata accettazione tacita soltanto in assenza di fatti o comportamenti che manifestino una volontà contraria
  • La dichiarazione del difensore di fiducia in udienza che esprime la volontà dell'assistito di non accettare la remissione è idonea a impedire la presunzione di accettazione tacita
  • La procura speciale al difensore è necessaria per accettare la remissione della querela, ma non è richiesta per rifiutarla: il rifiuto può essere manifestato anche dal difensore di fiducia senza procura speciale
  • Se emergono elementi che indicano una volontà contraria dell'imputato, il giudice non può dichiarare estinto il reato per remissione sulla base di una presunta accettazione tacita
  • In sede di valutazione della competenza, occorre verificare se sia stata contestata l'aggravante che farebbe ricadere il reato nella competenza del Tribunale; l'imputato non ha interesse a essere giudicato per un reato più grave oltre la competenza del giudice di pace
  • In casi analoghi è opportuno che il difensore, quando manifesta una volontà contraria alla remissione, lo faccia verbalmente in udienza e, se possibile, lo documenti per evitare dubbi sulla sussistenza della volontà del querelato

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