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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29062/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico)

La controversia

Il condannato ha impugnato personalmente, senza ministero di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Viterbo del 3 ottobre 2024 che aveva respinto il suo reclamo. Il motivo decisivo affrontato dalla Corte non riguarda il merito del reclamo, ma l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente dall'interessato dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017. La Corte rileva che, per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l'imputato e quindi anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendo l'atto essere sottoscritto da un difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Non emergono ulteriori censure dedotte nel testo.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p., poiché proposto personalmente dal condannato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, senza sottoscrizione di difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571 comma 1 c.p.p.

    È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato/condannato non ha facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613 comma 1 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano quando l'impugnazione è proposta in violazione del requisito della sottoscrizione difensiva specializzata.

  • legge n. 103 del 2017

    La riforma ha escluso la possibilità per l'imputato e per il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, introducendo il necessario patrocinio di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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