Cassazione Civile, Ordinanza n. 04516/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa agli anni d’imposta 2002 e 2003, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La società aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 e aveva versato solo la prima rata, senza completare il pagamento integrale richiesto. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo decaduta la contribuente dal condono per il mancato pagamento tempestivo e sufficiente la notifica della cartella senza previo provvedimento motivato di diniego. In cassazione la società deduceva: 1) omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per mancata motivazione della cartella e assenza di avviso bonario o provvedimento di diniego; 2) violazione delle medesime norme per la medesima censura sotto il profilo di legittimità; 3) contraddittorietà della motivazione, perché la CTR avrebbe al contempo escluso la necessità di ulteriori attività di liquidazione e ritenuto corretto il recupero automatizzato come se la domanda di condono non fosse stata proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, in tema di condono ex art. 9-bis l. n. 289 del 2002, il perfezionamento è subordinato all’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini; il mero versamento della prima rata non basta e la mancata integrale corresponsione rende inefficace la domanda. Inoltre, la mancata notificazione di un formale provvedimento di rigetto non comporta decadenza dell’Amministrazione né lesione del diritto di difesa, potendo il contribuente impugnare la cartella e far valere tutte le censure contro l’atto presupposto ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha anche osservato che, con specifico riferimento all’IVA, la disciplina del condono è incompatibile con il diritto unionale e va disapplicata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9-bis l. 27 dicembre 2002, n. 289
Il condono per omessi o tardivi versamenti è una forma di condono clemenziale, perfezionabile solo con l’integrale pagamento di quanto dovuto nei termini; il mancato pagamento integrale rende inefficace la definizione.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente il recupero dell’IVA non versata mediante controllo automatizzato e cartella di pagamento.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un difetto di motivazione della cartella; la Corte esclude la fondatezza della censura nel caso concreto.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente la cartella in presenza di mancato perfezionamento del condono.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente può impugnare la cartella ed eccepire anche vizi dell’atto presupposto non notificato, senza bisogno del previo diniego del condono.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i parametri invocati per i motivi di ricorso in cassazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati e in parte inammissibili.
art. 2 e art. 22 della VI direttiva 77/388/CEE
La disciplina del condono IVA viene ritenuta incompatibile con gli obblighi unionari di corretta riscossione dell’imposta e va disapplicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il condono per omessi o tardivi versamenti previsto dall’art. 9-bis l. n. 289 del 2002 ha natura clemenziale e non premiale: si perfeziona solo con l’integrale pagamento del dovuto nei termini stabiliti, non con la sola presentazione dell’istanza o con il solo versamento della prima rata.
- Nel caso di mancato pagamento integrale delle somme dovute, l’istanza di definizione agevolata diviene inefficace e l’Amministrazione può procedere al recupero del tributo con cartella di pagamento.
- La mancata notificazione di un formale provvedimento motivato di diniego del condono non comporta, di per sé, violazione del diritto di difesa del contribuente, perché l’impugnazione della cartella consente di far valere tutte le censure relative all’atto presupposto non notificato.
- In materia di IVA, la disciplina interna del condono che ostacoli la corretta riscossione dell’imposta deve essere disapplicata se incompatibile con il diritto unionale.
- Le doglianze sulla quantificazione del dovuto e sul computo delle somme già versate devono essere specifiche; contestazioni generiche non sono scrutinabili in sede di legittimità.
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