Cassazione Penale, Sentenza n. 39729/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 26/01/2023 con cui la Corte d'appello di Palermo, su istanza dell'Avvocatura dello Stato, ha corretto un evidente errore materiale nel dispositivo di un'ordinanza del 2/12/2021 che aveva riconosciuto a Petruso un equo indennizzo per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari. La correzione ha sostituito l'indicazione di una somma di euro 258.000,00 con l'importo di euro 11.673,00, calcolato moltiplicando l'indennizzo giornaliero indicato nella motivazione (117,91 euro) per il numero di giorni di privazione della libertà. Petruso deduce: (1) violazione del contraddittorio, perché la correzione è stata adottata de plano senza preavviso né udienza, impedendo alla difesa di intervenire sia sulla legittimità dello strumento (art.130 c.p.p.) sia sul calcolo dell'indennizzo; (2) violazione di legge perché la correzione avrebbe modificato sostanzialmente un provvedimento ormai passato in giudicato e dunque non più emendabile, sicché la rideterminazione dell'importo sarebbe illegittima e avrebbe richiesto valutazioni di merito non ammessi con procedura di correzione di errore materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile: la nullità per mancato contraddittorio prevista dall'art.178 c.p.p. può essere fatta valere in Cassazione solo se la parte dimostra un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale; qui il ricorrente non ha dimostrato che il contraddittorio avrebbe evitato un errore di contenuto o avrebbe modificato l'esito, ma si è limitato ad affermare un interesse generico. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo infondato: la correzione ai sensi dell'art.130 c.p.p. è stata legittima perché si è trattato di un errore materiale/arithmetico nel dispositivo (incoerenza tra motivazione e dispositivo: la motivazione indicava il parametro di 117,91 euro al giorno mentre il dispositivo riportava 258.000 euro), e la rettifica ha esclusivamente armonizzato il dispositivo con il contenuto sostanziale già espresso nella motivazione, senza modificare le valutazioni di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata pronunciata condanna alle spese a carico del Ministero poiché l'Avvocatura dello Stato non ha svolto attività difensiva pertinente nei limiti richiesti.
Norme richiamate
articolo 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento giudiziario al fine di armonizzare la forma esterna del dispositivo con il contenuto sostanziale e intangibile della decisione; è applicabile quando la rettifica non altera il contenuto sostanziale della decisione ma si limita a ripristinare la coerenza aritmetica o formale.
articolo 178 cod. proc. pen.
Prevede la nullità per violazione del contraddittorio (adozione de plano di provvedimenti senza avviso alle parti). Tuttavia, in sede di ricorso per cassazione la censura per violazione del contraddittorio richiede la dimostrazione di un concreto interesse della parte alla celebrazione dell'udienza; non è sufficiente una doglianza generica.
Massime di principio
- La correzione degli errori materiali (art.130 c.p.p.) è legittima quando si tratta di armonizzare il dispositivo con la motivazione senza incidere sulle valutazioni di merito: si tratta di rettifiche aritmetiche, di trascrizione o di incoerenze formali evidenti.
- Il ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio (adozione de plano) è ammissibile solo se la parte dimostra un concreto interesse che l'udienza avrebbe effettivamente inciso sull'esito; una contestazione generica della mancanza di contraddittorio è inidonea.
- Se l'errore qui denunciato è riconducibile a un vizio di motivazione (mancato esame di prove o consulenze), il rimedio non è la correzione materiale ma gli ordinari mezzi di impugnazione; se l'ordinanza è divenuta definitiva (passata in giudicato) quella censura può risultare inammissibile.
- Per accertare la legittimità di una correzione de plano occorre verificare se la modifica incide sul contenuto sostanziale della decisione (diversa valutazione del giudice) o è mera rettifica dell'estrinsecazione formale; solo nel primo caso la procedura è preclusa.
- In sede di decisione sulle spese, il comportamento della parte resistente (ad es. se la sua difesa non ha svolto attività effettiva e pertinente) può influire sulla liquidazione o sull'esonero dalla condanna alle spese a carico del ricorrente.
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