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Ordinanza

Ordinanza n. 3792/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6 prescrive che “ Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”

Giustizia amministrativa202605139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto, limitatamente alla previsione che rende valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato soltanto se prestati in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale n. 27/2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nella parte in cui l'art. 16, comma 6, stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato sono interamente valutabili purché prestati in costanza di nomina. Ha dedotto di avere svolto il servizio obbligatorio di leva successivamente al conseguimento del titolo, ma non in costanza di nomina, sostenendo quindi l'illegittimità della limitazione ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare con riferimento alla posizione del ricorrente e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza ministeriale impugnata nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o del servizio sostitutivo assimilato al solo servizio prestato in costanza di nomina. Il giudice ha valorizzato l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alle precedenti ordinanze ministeriali sulle GPS, secondo cui il servizio militare o sostitutivo prestato successivamente al conseguimento del titolo è valutabile anche se non svolto in costanza di nomina, nonché un precedente della stessa Sezione relativo alla medesima ordinanza n. 27/2026. Ha ritenuto pertanto sussistenti i presupposti cautelari, senza definire il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il 23 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La previsione è stata cautelarmente sospesa nella parte in cui subordina la valutazione del servizio militare o sostitutivo alla prestazione in costanza di nomina.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 124/1999

    È richiamato quale base normativa delle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto disciplinate dall'ordinanza ministeriale impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie provinciali e di istituto, il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo ad esso assimilato, svolto successivamente al conseguimento del titolo, può essere valutabile anche quando non sia stato prestato in costanza di nomina, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • È cautelativamente sospendibile la previsione di un'ordinanza ministeriale sulle graduatorie che limiti la valutazione del servizio militare o sostitutivo al solo servizio prestato in costanza di nomina, qualora tale limitazione si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla disciplina previgente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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