Cassazione Penale, Sentenza n. 38640/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di procedibilità e vizi di motivazione: 1) contestazione della legittimazione della SACE BT a proporre querela, sostenendo che l'unica persona offesa era la società immobiliare Cisera in persona del legale rappresentante Alberto Cisera che non aveva querelato; 2) deduzione che l'art. 122 cod. pen. non era applicabile perché non si trattava di un unico reato con pluralità di persone offese ma di due reati distinti posti in continuazione (truffa consumata in danno di Cisera e truffa tentata in danno di SACE BT); 3) censura sulla configurabilità del tentativo di truffa ai danni di SACE BT, atteso il pronto disconoscimento della polizza da parte della compagnia; 4) impugnazione della revoca della testimonianza difensiva di Alessandro Maletta, essendovi prova che era stato regolarmente citato via PEC e che aveva comunicato la sua impossibilità a comparire, nonché richiesta di rinnovazione istruttoria per escussione del reale artefice della falsificazione della polizza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo nella parte in cui si riteneva corretta l'attribuzione di rilevanza alla SACE BT come persona offesa per la tentata truffa. Ha invece accolto il secondo motivo: l'art. 122 cod. pen. non si applica quando la stessa azione integri più violazioni della stessa norma a danno di soggetti distinti (concorso formale), per cui la procedibilità di ciascun reato è subordinata alla querela della rispettiva persona offesa. Ne è conseguito che la condanna per la truffa consumata in danno di Cisera Alberto è stata annullata senza rinvio per improcedibilità per difetto di querela. Ha inoltre accolto il quarto motivo (assorbendo le censure del terzo), rilevando l'illegittima revoca della testimonianza Maletta dato che la citazione via PEC aveva raggiunto lo scopo e non risultava rinuncia: perciò ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al reato di truffa tentata in danno della SACE BT s.p.a., demandando il nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 122 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che essa è applicabile quando un unico reato danneggia più persone; non è applicabile quando la medesima azione si traduce in più violazioni autonome della stessa norma a danno di soggetti diversi (concorso formale), nel qual caso la procedibilità di ciascun reato richiede la querela della rispettiva persona offesa
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può non ammettere o revocare testimonianze ritenute superflue, ma la revoca di testimonianza già ammessa non è corretta se non è stata effettuata la valutazione di superfluità prevista dall'art. 495, comma 4; inoltre la revoca non può sostituirsi ad un'effettiva escussione senza che ricorrano le condizioni normative
art. 603 cod. proc. pen.
La Corte ha osservato che i criteri valutativi utilizzati in sede di rinnovazione istruttoria in appello (art. 603) non possono essere retroiettati per giustificare la revoca di una testimonianza già ammessa nel giudizio di primo grado
Massime di principio
- Quando da una stessa vicenda derivano più violazioni della stessa disposizione penale a danno di soggetti distinti (concorso formale), la procedibilità di ciascun reato rimane condizionata alla querela della rispettiva persona offesa; non è sufficiente la querela di una sola delle persone offese richiamandosi l'art. 122 cod. pen.
- Se il reato è consumato nei confronti di un soggetto e tentato nei confronti di un altro, occorre verificare separatamente la querela per ogni reato: l'assenza della querela di una parte può comportare l'improcedibilità e l'annullamento senza rinvio per quel capo di imputazione
- La validità formale della citazione (anche via PEC) va valutata rispetto alla sua efficacia pratica: se la comunicazione ha raggiunto lo scopo e il teste ha avuto conoscenza, la citazione non può essere considerata omessa soltanto per il mezzo tecnico utilizzato
- La revoca di una testimonianza già ammessa è ammissibile solo se sussiste rinuncia del teste o valutazione di superfluità ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; la difesa può opporsi e la mancata escussione ingiustificata può determinare l'annullamento con rinvio
- Errori di procedura che incidono sulla possibilità di acquisire prove rilevanti (per esempio revoca ingiustificata di testimoni) possono comportare l'annullamento della sentenza con rinvio, mentre l'improcedibilità per difetto di querela comporta annullamento senza rinvio
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