Cassazione Civile, Ordinanza n. 30682/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente dell'INPS, appartenente al ruolo tecnico-edilizio, aveva chiesto il pagamento di compensi per perizie estimative svolte nel secondo quadrimestre del 2013 nell'ambito della procedura di mutui per la prima casa gestita dall'ex INPDAP. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che non vi fosse un rapporto contrattuale diretto tra il tecnico e il singolo richiedente il mutuo, che gli incarichi fossero conferiti dall'ente mediante ordini di servizio e che non fosse dovuto alcun compenso ulteriore rispetto al trattamento di servizio, anche alla luce del principio di onnicomprensività e delle regole del d.lgs. n. 165/2001. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, in sintesi: 1) violazione del regolamento mutui INPDAP, sostenendo che tra utente e perito si instaurasse un rapporto trilaterale con obbligazione diretta tra committente e professionista; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando l'omesso rilievo di fatti già accertati in primo grado e non impugnati, tra cui la facoltà del perito di accettare o meno l'incarico; 3) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. nell'interpretazione del regolamento e degli atti di incarico; 4) errata interpretazione delle fonti sul lavoro pubblico e della contrattazione collettiva, contestando che l'attività peritale rientrasse nei compiti istituzionali dell'ente o nelle mansioni del dipendente; 5) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che non si trattasse di incarico conferito dall'amministrazione ma di prestazione resa direttamente all'utente, con applicazione del comma 7 e non del comma 2. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, terzo e quarto motivo nella parte in cui sollecitavano una diversa qualificazione giuridica e una rivalutazione del fatto; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché fondato su una diversa lettura del materiale probatorio e su un preteso giudicato interno insussistente; ha infine ritenuto inammissibile il quinto motivo, poiché ancora basato su una ricostruzione fattuale alternativa e comunque incompatibile con il divieto di conferire incarichi da cui possa derivare un conflitto di interessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente INPS. Ha ritenuto che le censure non colpissero correttamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, ma mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha confermato l'impostazione della Corte territoriale secondo cui le perizie estimative erano inserite in una procedura istituzionale dell'ente, gli incarichi erano conferiti con ordini di servizio interni e non esisteva una relazione contrattuale diretta tra perito e richiedente il mutuo; di conseguenza non era configurabile un autonomo diritto ai compensi richiesti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 8, 11, 14 regolamento INPDAP n. 1066 del 1.7.2010
artt. 8, 11 comma 3, 14 commi da 1 a 7
Le disposizioni regolamentari sui mutui sono state lette dalla Corte d'appello, e confermate in cassazione, nel senso che l'ente sceglie il tecnico e che il regolamento disciplina una procedura interna in cui al privato è posto a carico il costo della perizia senza instaurare un rapporto contrattuale diretto con il perito.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per escludere che al dipendente possano spettare compensi ulteriori in assenza di previsione contrattuale collettiva, in coerenza con il principio di onnicomprensività della retribuzione.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
Il comma 2 preclude, in linea di massima, il conferimento di incarichi non compresi nei doveri d'ufficio se non espressamente previsti o autorizzati da fonti sovraordinate; il comma 7 riguarda invece l'autorizzazione del dipendente a incarichi esterni, ma non è applicabile quando manca una vera prestazione resa a un soggetto esterno ed è comunque esclusa ogni autorizzazione che generi conflitto di interessi.
artt. 112, 115, 116, 324 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'acquisizione di fatti e prove non contestati; la Corte ribadisce che tali norme non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente per invocare un giudicato interno su singoli passaggi argomentativi; la Corte precisa che il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione, non sulle mere premesse motivazionali.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'interpretazione del regolamento e degli atti di incarico; la Corte chiarisce che il vizio deducibile in cassazione riguarda la violazione dei criteri ermeneutici, non la mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è inammissibilmente prospettata quando, sotto l'apparente deduzione di errore di diritto, si chiede in realtà una diversa valutazione dei fatti e della qualificazione degli atti.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La censura non può essere usata per riesaminare il merito o il compendio documentale; il ricorso è inammissibile se mira soltanto a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una lettura alternativa dei fatti.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove o della qualificazione concreta degli atti compiuta dal giudice di merito.
- Le disposizioni di regolamenti interni di enti pubblici non hanno valore normativo: in cassazione possono essere censurate solo per violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., non per una generica difformità rispetto alla ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente.
- La qualificazione giuridica di un rapporto passa per una prima fase di accertamento in fatto riservata al merito e per una seconda fase di sussunzione nello schema legale, censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio denunciato.
- Il giudicato interno non si forma su singoli passaggi motivazionali o sulla mera premessa logica della decisione, ma solo sui capi autonomi della sentenza aventi autonoma efficacia precettiva.
- In materia di incarichi a dipendenti pubblici, ove l'attività sia ricompresa nei compiti d'ufficio opera il principio di onnicomprensività della retribuzione; ove sia estranea ai compiti istituzionali, occorre verificare il regime autorizzatorio e il divieto di incarichi che possano generare conflitti di interessi.
- L'esistenza di un interesse del privato all'esito favorevole di una valutazione tecnica resa nell'ambito di una procedura pubblica esclude la compatibilità di una pretesa relazione contrattuale diretta e autonoma tra privato e dipendente incaricato.
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