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Sentenza

Sentenza n. 9761/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento -del Decreto -OMISSIS- REG2023-OMISSIS- 2023-01-26 con cui si determina una detrazione anzianità dal 03-01-2022 al 24-03-2022, per un totale di giorni ottantuno (81) per gli effetti del DL 44/2021; -del Provvedimento di sospensione; -dell'atto propulsivo / procedimento (in possesso della PA); -delle Direttive dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano, la Corrispondente perdita di anzianità di servizio; -della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021, così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”; -della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”; -delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0185892 del 12 ottobre 2021 e n. M_D SSMD REG2021 0218790 del 26 novembre 2021, secondo cui i giorni di “assenza ingiustificata” comportano, tra l'altro, la corrispondente perdita di anzianità di servizio; -delle circolari n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021 e -OMISSIS- REG2022 0241229 del 2 maggio 2022 della Direzione Generale per il Personale Militare, secondo cui il militare “assente ingiustificato” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -della circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 della Direzione Generale per il Personale Militare, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; -degli atti presupposti, i quali costituiscono il fondamento degli effetti degli atti sopra chiesti, e per l'ostensione dei cedolini paga in riferimento ai mesi di “febbraio”, “marzo” e “aprile” 2022; con istanza al Tribunale Amministrativo di sollevare le questioni di legittimità costituzionale, come richiesto in ricorso.

Giustizia amministrativa202306477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 e successivo decreto di detrazione dell'anzianità corrispondente alla durata della sospensione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione dal servizio del 20 dicembre 2021, il decreto del 26 gennaio 2023 recante la detrazione di 81 giorni di anzianità, gli atti presupposti e varie direttive e circolari del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Difesa in materia di obbligo vaccinale, sospensione, assenza ingiustificata e perdita di anzianità. Ha dedotto plurime violazioni di legge e della Costituzione, del diritto dell'Unione europea e della CEDU, nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento dei fatti, discriminatorietà, abnormità, ingiustizia manifesta e violazione dell'affidamento. Ha inoltre dedotto l'incompetenza dell'autorità che aveva disposto la sospensione e l'assenza ingiustificata, contestato l'applicabilità della disciplina generale rispetto alla normativa speciale sullo stato giuridico militare e chiesto la disapplicazione della disciplina nazionale o, in subordine, la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione della sospensione e la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rispetto al decreto di detrazione dell'anzianità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, per tardività, nella parte relativa al provvedimento di sospensione del 20 dicembre 2021 e agli atti presupposti: la notifica del ricorso dell'11 aprile 2023 era avvenuta oltre il termine decadenziale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al decreto di detrazione dell'anzianità, poiché il decreto indicava nominativamente un militare parigrado collocato anteriormente al ricorrente per effetto della detrazione. Tale soggetto era controinteressato necessario, essendo facilmente individuabile dall'atto e titolare di un interesse alla sua conservazione, in quanto l'ordine di anzianità incide sul livello gerarchico e può rilevare per l'attribuzione di incarichi e per futuri avanzamenti. La notifica ad almeno un controinteressato doveva essere effettuata entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 41 c.p.a. L'integrazione successiva del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. non poteva supplire all'omessa notificazione iniziale, potendo soltanto completare il contraddittorio quando almeno un controinteressato fosse stato ritualmente evocato. Le censure sostanziali, comprese quelle costituzionali e unionali, non sono state esaminate per difetto di rilevanza, essendo il ricorso definito in rito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente perché il ricorso impugnava anche atti generali adottati da organi centrali dell'amministrazione.

  • art. 41 c.p.a.

    L'impugnazione deve essere notificata, entro il termine decadenziale di sessanta giorni, almeno a un controinteressato necessario individuabile dal provvedimento impugnato.

  • art. 49 c.p.a.

    L'integrazione successiva del contraddittorio non può sostituire l'obbligo iniziale di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro il termine di decadenza; serve soltanto a completare il contraddittorio dopo una rituale instaurazione iniziale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha sottoposto alle parti il possibile rilievo d'ufficio del profilo di inammissibilità derivante dalla mancata notifica a un controinteressato, consentendo il deposito di memorie sul punto.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è stata applicata per radicare la competenza territoriale in ragione dell'impugnazione di direttive e circolari aventi carattere generale.

Massime di principio

  • Un soggetto indicato nominativamente o facilmente individuabile nel provvedimento impugnato è controinteressato necessario quando l'annullamento dell'atto può arrecargli un pregiudizio e gli attribuisce un interesse alla conservazione dell'atto stesso.
  • Nel caso di provvedimenti che modificano l'ordine di anzianità tra militari di pari grado, il militare collocato anteriormente al ricorrente può essere controinteressato necessario, perché l'anzianità determina il livello gerarchico e può incidere sull'attribuzione di incarichi e sugli avanzamenti.
  • L'omessa notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile entro il termine decadenziale di sessanta giorni comporta l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento; l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. non può sanare tale omissione iniziale.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine decadenziale contro un provvedimento di sospensione dal servizio è irricevibile e impedisce l'esame delle censure sostanziali rivolte contro tale atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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