Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09142/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la rendita catastale di una unità immobiliare sita in Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla CTP, che aveva accolto in parte il ricorso ritenendo non adeguatamente giustificato il classamento. In appello, la CTR del Lazio aveva invece accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo tempestivo l’appello, sufficientemente motivato l’avviso e corretta la procedura di revisione per microzona. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il timbro sul plico di notificazione dell’appello non provasse la tempestiva spedizione; 2) violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, per asserita carenza di specificità dei motivi di appello dell’Agenzia; 3) violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 7 l. n. 212/2000 e 1, comma 335, l. n. 311/2004, per insufficienza della motivazione dell’avviso di riclassamento, che si limitava al richiamo dello scostamento medio di microzona senza indicare gli elementi concreti incidenti sulla singola unità immobiliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso, perché formulati in modo non coerente con le reali censure e privi di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto né il timbro di spedizione né i passaggi rilevanti dell’atto di appello. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che l’avviso di accertamento per revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 non fosse sufficientemente motivato, poiché non indicava gli specifici elementi della microzona e le ragioni per cui questi avessero inciso sul diverso classamento della singola unità. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è stato ritenuto inammissibilmente prospettato quando la doglianza in realtà atteneva alla valutazione della prova o alla percezione del contenuto documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura corretta, in caso di errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, è quella per violazione processuale e non per vizio motivazionale.

  • art. 115 c.p.c.

    l’errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova è censurabile come violazione di tale norma quando riguardi una circostanza discussa tra le parti.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l’appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici; tuttavia la relativa censura in cassazione richiede la trascrizione dei passaggi essenziali dell’atto impugnato.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    l’atto amministrativo deve essere motivato in modo da consentire al destinatario di comprendere le ragioni concrete della decisione.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    l’obbligo di motivazione degli atti tributari impone di esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell’atto, anche nei casi di revisione catastale.

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    la revisione del classamento per microzona richiede sì il riferimento allo scostamento significativo dei valori, ma anche l’indicazione delle ragioni concrete che incidono sulla singola unità immobiliare.

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    ai fini della motivazione del nuovo classamento rilevano gli elementi relativi alla qualità urbana e ambientale della zona, nonché alle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità immobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato la prova è inammissibile se non si traduce in un corretto vizio processuale o in una effettiva anomalia motivazionale; quando si contesta il contenuto oggettivo di un documento occorre dedurre il corrispondente vizio di violazione processuale e trascrivere il documento rilevante.
  • In materia tributaria, chi censura l’appello o un atto processuale per difetto di specificità deve riportarne nel ricorso i passaggi essenziali, perché la Corte di cassazione possa verificarne il contenuto senza svolgere un autonomo esame degli atti.
  • L’avviso di accertamento che ridetermina la rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 non è motivato in modo sufficiente se si limita a richiamare il significativo scostamento dei valori di microzona, ma deve anche indicare gli elementi concreti della microzona e il nesso tra tali elementi e il diverso classamento della singola unità immobiliare.
  • La revisione catastale per microzona legittima il presupposto generale del riclassamento, ma la motivazione del provvedimento individuale deve spiegare perché quel presupposto si traduca, per il singolo immobile, in una specifica variazione di classe e rendita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.