Cassazione Penale, Sentenza n. 22043/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la declaratoria di inefficacia e la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (c.d. "contestazioni a catena"): sosteneva che i fatti contestati con la seconda ordinanza (esecuzione 30/05/2023 relativa al procedimento 5724/20) erano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza custodiale (31/12/2020, procedimento 5743/20) e che gli elementi probatori relativi al secondo procedimento erano già desumibili dagli atti al momento del decreto di giudizio immediato del 04/03/2021; deduceva quindi violazione dell'art. 297(3) e mancata retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile in parte la doglianza cumulativa e in ogni caso infondati i motivi: ha confermato che, pur essendo verosimile una connessione qualificata tra i fatti, mancava la "desumibilità dagli atti" degli elementi giustificativi della seconda ordinanza alla data del decreto di giudizio immediato (4/3/2021), dato che l'informativa conclusiva relativa ai fatti del secondo procedimento è stata depositata il 27/07/2021. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la desumibilità è una valutazione qualitativa (compendio probatorio già compiuto e idoneo a fondare una misura), non mera conoscibilità numerica degli eventi; pertanto la retrodatazione non operava e la custodia non risultava illegittimamente diluita.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
Regola il meccanismo di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in caso di "contestazione a catena"; la Corte ribadisce che la retrodatazione può operare automaticamente solo in specifici casi di connessione qualificata e che, quando riguarda fatti diversi o procedimenti distinti, richiede la "desumibilità dagli atti" degli elementi della seconda ordinanza alla data della prima.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiama i requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha rilevato l'inammissibilità per aspecificità di denunce cumulative e promiscue dei vizi di motivazione.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma sulle forme dell'impugnazione in cassazione; la Corte la richiama in relazione all'inammissibilità dei motivi non specifici.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i vizi di motivazione deducibili in Cassazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda l'onere di specificare il vizio in modo puntuale e non cumulativo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite alla motivazione in Cassazione; nel caso il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti ma la Corte ha comunque evidenziato problemi di specificità e di merito.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297(3) opera automaticamente solo in ipotesi ben definite di connessione qualificata e, quando riguarda fatti diversi o procedimenti distinti, richiede che gli elementi relativi al secondo fatto siano "desumibili dagli atti" alla data della prima ordinanza.
- La nozione di "desumibilità dagli atti" è qualitativa: non basta la mera conoscenza o registrazione cronologica di atti o notizie di reato; occorre un compendio probatorio già elaborato e significativo, idoneo a fondare una misura cautelare senza ulteriori indagini.
- Se l'informativa o il riepilogo investigativo decisivo per il secondo capo di imputazione è stato depositato dopo la prima ordinanza (o dopo il decreto di giudizio immediato), è difficile ottenere la retrodatazione e quindi contestare per dilazione della custodia.
- Quando si impugna in Cassazione vizi di motivazione, occorre specificare puntualmente (per ciascun segmento della motivazione censurata) se si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; denunce cumulate e vaghe sono inammissibili.
- L'onere probatorio per chi invoca la retrodatazione incombe sulla parte che ne chiede l'applicazione: deve dimostrare che al momento della prima ordinanza esisteva un quadro indiziario compiuto e decifrato dal P.M.
- Se le ordinanze sono emesse in procedimenti distinti, oltre alla desumibilità occorre verificare condizioni ulteriori (es. stessa autorità giudiziaria, possibilità di riunione delle indagini oppure che la separazione sia frutto di scelta investigativa), altrimenti la retrodatazione può essere esclusa.
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