Sentenza del 19/08/2015 n. 16976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell’IRPEG versata per il 2002 sugli immobili strumentali utilizzati dall’ULSS nello svolgimento della propria attività istituzionale sanitaria. L’ULSS sosteneva che tali immobili non fossero tassabili, poiché destinati ad attività istituzionali esenti ai sensi dell’art. 88 TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l’esenzione riguardasse soltanto il reddito d’impresa e che gli immobili producessero invece reddito fondiario, da includere nel reddito complessivo dell’ente ai sensi dell’art. 108 TUIR. I primi due motivi, relativi a vizi della motivazione, sono stati dichiarati inammissibili per mancata indicazione del fatto controverso e del necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che gli immobili strumentali alle attività previdenziali, assistenziali e sanitarie dell’ente pubblico non commerciale non subiscano la trasformazione in reddito d’impresa prevista dall’art. 40 TUIR. Il relativo reddito resta quindi reddito fondiario e deve essere computato nel reddito complessivo dell’ente ai sensi dell’art. 108 TUIR. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell’ULSS contro il silenzio-rifiuto sul rimborso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 40
Gli immobili strumentali all’esercizio di attività commerciali non concorrono come redditi fondiari, in quanto il relativo risultato è incluso nel reddito d’impresa.
La norma opera per gli immobili strumentali ad attività commerciali. Non si applica agli immobili utilizzati da un ente pubblico non commerciale per attività sanitarie istituzionali che, per legge, non costituiscono attività commerciale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 88, comma 2, lett. c)
L’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale.
L’attività sanitaria istituzionale dell’ULSS è qualificata come non commerciale. Tuttavia, tale qualificazione non comporta l’esclusione dalla tassazione dei redditi fondiari prodotti dagli immobili dell’ente.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 108
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.
Gli enti non commerciali devono includere nel reddito complessivo anche i redditi fondiari derivanti dagli immobili di loro proprietà, anche quando tali immobili sono strumentali all’attività istituzionale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 87 e 109
Le disposizioni sono state richiamate dall’Agenzia nel quadro della disciplina applicabile alla tassazione degli enti e alla determinazione del reddito, ma la decisione si fonda principalmente sulla distinzione tra reddito d’impresa e reddito fondiario.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi di ricorso per Cassazione relativi a vizi della motivazione devono indicare chiaramente il fatto controverso e concludersi con un momento di sintesi. La loro omissione comporta l’inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per gli enti pubblici non commerciali che svolgono esclusivamente attività sanitarie, assistenziali o previdenziali, l’assenza di attività commerciale non esclude automaticamente la tassazione dei redditi fondiari derivanti dagli immobili di proprietà.
- La strumentalità dell’immobile all’attività istituzionale non è sufficiente, da sola, a trasformare il reddito fondiario in reddito d’impresa o a renderlo esente: occorre che ricorrano i presupposti specifici previsti dalla normativa fiscale.
- Gli immobili utilizzati per attività istituzionali non commerciali possono generare reddito fondiario autonomamente imponibile, anche se non producono un reddito d’impresa.
- Nel ricorso per Cassazione, le censure relative a insufficienza o contraddittorietà della motivazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile ratione temporis; in caso contrario sono dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
- Quando la Cassazione accoglie una censura di violazione di legge e non sono necessari nuovi accertamenti, può cassare la sentenza e rigettare direttamente la domanda originaria del contribuente.
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