Cassazione Penale, Sentenza n. 1315/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Vasto del 03/10/2024 che disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Mican con due sentenze del Tribunale di Vasto (n. 718 del 26/11/2015 e n. 488 del 07/12/2017). L'ordinanza motivava la revoca sostenendo che il beneficio era stato concesso in violazione dell'art. 164 c.p. e dell'art. 168 c.p., alla luce di una successiva (poi irrevocabile) condanna del 29/03/2017, che cumulata con le altre pene avrebbe superato i limiti di cui all'art. 163 c.p. e avrebbe costituito causa ostativa al riconoscimento del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale relativa alla sentenza n. 718/2015 (revoca rigettata dal ricorrente), poiché quella sospensione risultava effettivamente illegittima per violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2 c.p. (pena successiva di 3 anni per fatto anteriore che, cumulata, eccede i limiti di cui all'art. 163 c.p.). Quanto alla revoca relativa alla sentenza n. 488/2017, la Corte ha invece annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a tale statuizione: il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è risultato perspicuo quanto al titolo giuridico della revoca (è stata richiamata in modo inadeguato la normativa rilevante, essendo la condanna del 29/03/2017 divenuta irrevocabile solo il 15/01/2020 e dunque non configurabile come "precedente" al momento della decisione del 07/12/2017). Perciò la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo esame in diversa composizione sulla revoca relativa alla sentenza del 07/12/2017. Nel resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Limiti quantitativi delle pene rilevanti per la concessione della sospensione condizionale; la cumulazione di pene può impedire la concessione del beneficio se supera detti limiti.
art. 164 cod. pen.
Elenca cause ostative all'ammissione alla sospensione condizionale; la Corte valuta se il beneficio sia stato concesso in presenza di una causa ostativa rappresentata da altra condanna.
art. 168 cod. pen.
comma 1, n. 2; comma 3 (richiami al quarto comma dell'art. 164 nel testo impugnato)
Disciplina i casi in cui la sospensione condizionale non può essere concessa e le ipotesi di revoca se emerge successivamente un fatto impeditivo: va applicato il corretto comma a seconda che la condanna ostativa fosse precedente, successiva o non nota al giudice che ha concesso il beneficio.
art. 674 cod. proc. pen.
Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per le revoche del beneficio quando l'impedimento al riconoscimento emerge successivamente; la Cassazione conferma che la revoca in sede esecutiva è possibile ma richiede la corretta qualificazione giuridica del caso.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Articolazione dei motivi di ricorso per cassazione; la difesa aveva dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione, censure valutate dalla Corte con esito differenziato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la sintesi del ricorso nel dispositivo della sentenza di Cassazione; impiegato per la conformazione della trattazione delle censure.
Massime di principio
- Se una condanna successiva, anteriore nei fatti ma diventata irrevocabile dopo la concessione del beneficio, determina una causa ostativa, la revoca può essere disposta ma occorre individuare correttamente il titolo giuridico (quale comma di art. 168 e richiamo ad art. 164) a seconda della cronologia e della conoscenza delle sentenze.
- La competenza a decidere la revoca per fatti emersi dopo la concessione è del giudice dell'esecuzione quando l'impedimento non era noto al giudice che ha concesso il beneficio; tuttavia il giudice dell'esecuzione deve motivare con chiarezza sul fondamento normativo della revoca.
- Se la condanna ostativa non era ancora divenuta irrevocabile al momento del giudizio che ha concesso il beneficio, non può essere automaticamente applicata la disciplina prevista per le condanne "precedenti"; occorre valutare se e quando il requisito dell'irrevocabilità si è realizzato.
- Gli organi che in istruttoria o in sede d'appello erano a conoscenza di una sentenza impugnata devono valutare la necessità di decidere contestualmente sulla revoca del beneficio; l'omissione può poi essere oggetto di contestazione, ma la soluzione dipende dalla qualificazione temporale e giuridica della condanna ostativa.
- In caso di revoca disposta in sede esecutiva, la motivazione deve essere perspicua e indicare la norma specifica che giustifica la revoca; altrimenti la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1200/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1201/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1203/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2025 del 13/01/2025
- Sentenza penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1205/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →