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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16836/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sulla pena base e sulla misura delle attenuanti generiche fossero censure di fatto, non consentite in sede di legittimità, e comunque non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado all'esito di rito abbreviato, rideterminando la pena in anni sei, mesi sei e giorni uno di reclusione per porto di un'arma comune da sparo, ricettazione e tentato omicidio ai danni di una persona offesa indicata nel testo. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, mancanza e illogicità della motivazione sull'entità della pena irrogata per il reato ritenuto più grave; con il secondo motivo, vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché generiche, non specifiche e sostanzialmente di merito, attinenti al trattamento sanzionatorio e comunque sorrette da motivazione non illogica da parte del giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La gravità della condotta e degli elementi del fatto può giustificare sia la determinazione della pena base sia il diniego delle attenuanti generiche; il richiamo a tali criteri soddisfa l'obbligo motivazionale del giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione non analitica, purché non illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    La misura della riduzione per le circostanze attenuanti applicate è oggetto di discrezionale valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure che investono la quantificazione della pena e la misura del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o della gravità della condotta.
  • Ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare in modo sintetico gli elementi determinanti del fatto, senza dover esaminare analiticamente ogni profilo allegato dalla difesa, purché il percorso argomentativo sia logicamente coerente.
  • La gravità del fatto, desunta da modalità esecutive, intensità dell'azione e contesto della condotta, può costituire base sufficiente sia per la determinazione della pena base sia per il diniego delle attenuanti generiche.
  • La misura della diminuzione per circostanze attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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