Cassazione Penale, Sentenza n. 33895/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Patti, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10 marzo 2026 ha rigettato l’istanza diretta ad applicare la disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. ai fatti oggetto di diversi procedimenti, commessi tra il 30 giugno 2010 e il 22 novembre 2015. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa o superficiale valutazione della documentazione sulla tossicodipendenza relativa al periodo 2013-2016; 2) violazione dell’art. 671 c.p.p. per non avere considerato la tossicodipendenza quale indice del medesimo disegno criminoso; 3) manifesta illogicità nell’interpretazione del medesimo disegno criminoso, che sarebbe stato erroneamente inteso come necessità di pianificare dettagliatamente ogni episodio; 4) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dell’istanza difensiva, che chiedeva il riconoscimento della continuazione anche solo tra alcuni gruppi omogenei di reati. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate le doglianze: il giudice dell’esecuzione aveva motivatamente escluso l’unicità del disegno criminoso considerando il lungo intervallo temporale, le modalità esecutive e la loro sistematicità senza schemi preordinati, l’eterogeneità dei reati e dei beni giuridici lesi, la genericità della causale — indicata dallo stesso condannato come estemporanea — e la diversità dei luoghi. La tossicodipendenza era stata considerata, ma, in assenza di ulteriori elementi e a fronte degli indicatori contrari, non imponeva il riconoscimento della continuazione. Il Tribunale aveva inoltre valutato anche i gruppi di fatti indicati dalla difesa. La motivazione è stata giudicata adeguata e non affetta da palesi vizi logici, dunque non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento prefissato
La continuazione richiede una programmazione iniziale unitaria di una pluralità di reati in vista di uno scopo concreto e specifico. Il programma può essere delineato nelle linee generali e adattarsi alle circostanze, ma non può ridursi a una generica propensione a delinquere o al mero perseguimento di profitti illeciti.
art. 671 c.p.p.
La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime la volontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presupposto della continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell'ideazione comune.
La tossicodipendenza rileva come elemento probatorio potenzialmente idoneo a sostenere l’esistenza di un’ideazione comune, ma non modifica i presupposti della continuazione e non ne determina automaticamente il riconoscimento. Il giudice deve motivare sul dato quando la difesa lo abbia ritualmente allegato.
Massime di principio
- Il reato continuato presuppone una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, di più condotte criminose almeno nelle loro linee essenziali, orientate a un fine concreto e specifico; non è necessario che ogni episodio sia progettato in dettaglio.
- La reiterazione dei reati, l’abitualità a delinquere o una generica scelta di vita criminale non dimostrano, da sole, l’unicità del disegno criminoso e non giustificano il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per la continuazione.
- L’unicità del disegno criminoso va accertata mediante una valutazione concreta e complessiva di indicatori quali distanza temporale, modalità delle condotte, omogeneità dei reati e dei beni tutelati, causale e condizioni di tempo e luogo. È possibile valorizzare anche solo alcuni indicatori, se significativi.
- Un intervallo temporale consistente può indicare una successione di autonome risoluzioni criminose, salvo che emerga una chiara ragione che giustifichi la realizzazione frazionata nel tempo di un programma specifico. Anche la contiguità temporale e spaziale o un nesso funzionale non bastano se la sequenza degli episodi rivela occasionalità e assenza di programmazione preventiva.
- La tossicodipendenza al tempo dei fatti può essere valorizzata come elemento probatorio dell’ideazione comune e, se ritualmente allegata, richiede una valutazione motivata; non comporta però automaticamente la continuazione e può risultare insufficiente quando gli altri indicatori depongano in senso contrario.
- La valutazione sull’esistenza del medesimo disegno criminoso è questione di fatto riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione quando la motivazione sia inadeguata o viziata.
Come è indicizzato
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