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Sentenza

Sentenza n. 2579/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 5384/2021 del 17/03/2021 (n. 16547/2021 R.G.) del Tribunale di Roma notificato al Comune di Capizzi, in uno al ricorso per ingiunzione, in data 6/04/2021, spedito in forma esecutiva in data 14/10/2021 e rinotificato all’Ente, con formula esecutiva, il successivo 26/10/2021, disponendo l’ordine al Comune di Capizzi di pagare (i) la somma di € 17.978,27, oltre agli interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del pagamento al saldo; nonché (ii) le spese di lite liquidate in decreto in € 830,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre a C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali, (iii) le ulteriori spese successive (e, in particolare, € 535,75 per registrazione decreto) e (iv) la penalità di mora di cui all''art. 114 comma lett. e) c.p.a. nella misura degli interessi legali; - nonché per la contestuale nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202308677

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, di un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di somme di denaro

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, relativo al pagamento di € 17.978,27, oltre interessi, spese di lite, ulteriori spese e penalità di mora, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Dopo l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta, il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ed è stato nominato l’organo straordinario di liquidazione. Il funzionario delegato ha quindi chiesto chiarimenti al TAR circa l’imputazione del debito alla gestione liquidatoria e la conseguente permanenza della competenza del Comune. La questione è stata esaminata sotto il profilo dell’applicabilità dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L. alle procedure di ottemperanza aventi natura meramente esecutiva e dirette al pagamento di una somma liquida ed esigibile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato d’ufficio estinto il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la dichiarazione di dissesto finanziario comporti l’applicazione dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L., che vieta di intraprendere o proseguire azioni esecutive contro l’ente per i debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e impone l’estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti, con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto per capitale, accessori e spese. Il giudizio di ottemperanza, quando è diretto esclusivamente all’esecuzione coattiva di un titolo per il pagamento di una somma liquida ed esigibile, è assimilabile a una procedura esecutiva. La procedura di dissesto prevale sulla funzione individuale del commissario ad acta, poiché mira a garantire la par condicio creditorum attraverso la gestione unitaria dell’indebitamento pregresso da parte dell’organo straordinario di liquidazione. Pertanto, l’importo ancora dovuto, al netto di eventuali pagamenti già effettuati, deve essere inserito nella massa passiva. Le spese della fase esecutiva sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

    dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

    La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando questo abbia natura meramente esecutiva e sia diretto al pagamento coattivo di una somma liquida ed esigibile; la dichiarazione di dissesto determina l’estinzione d’ufficio del giudizio e il trasferimento del credito nella massa passiva.

  • art. 244 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

    La dichiarazione dello stato di dissesto finanziario costituisce il presupposto per l’applicazione della disciplina concorsuale prevista dal T.U.E.L.

  • art. 245 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

    La procedura di risanamento distingue la competenza dell’organo straordinario di liquidazione, incaricato del ripiano dell’indebitamento pregresso, da quella degli organi istituzionali dell’ente, competenti per la gestione ordinaria e il riequilibrio finanziario.

  • art. 254, comma 1, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

    Il piano di rilevazione dell’organo straordinario di liquidazione comprende anche i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora era stata richiesta nell’ambito dell’ottemperanza, ma l’estinzione del giudizio per dissesto ha impedito l’ulteriore esecuzione individuale del credito.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente natura meramente esecutiva e diretto al pagamento di una somma liquida ed esigibile costituisce, ai fini dell’art. 248, comma 2, T.U.E.L., una procedura esecutiva.
  • La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale impedisce la prosecuzione delle azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’organo straordinario di liquidazione e comporta l’estinzione d’ufficio dei giudizi di ottemperanza pendenti aventi funzione esclusivamente satisfattiva.
  • A seguito dell’estinzione del giudizio di ottemperanza per effetto del dissesto, l’importo ancora dovuto per capitale, accessori e spese deve essere inserito nella massa passiva della gestione liquidatoria, al netto di quanto eventualmente già pagato.
  • La procedura di dissesto, fondata sulla gestione unitaria dell’indebitamento pregresso e sulla par condicio creditorum, prevale sulla funzione individuale del commissario ad acta, il quale non può procedere al pagamento preferenziale del singolo creditore al di fuori della massa passiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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