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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27264/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario nei confronti di tre fideiussori, chiamati a pagare in via solidale, nei limiti delle garanzie prestate, un debito della società garantita. Gli opponenti hanno contestato il decreto deducendo il superamento del tasso soglia e l’addebito di interessi convenzionali. Dopo l’interruzione del giudizio per l’ammissione della banca alla liquidazione coatta amministrativa, il processo è stato riassunto e nel frattempo è intervenuta una società cessionaria del credito. I giudici di merito hanno revocato il decreto ingiuntivo ma, all’esito del ricalcolo, hanno comunque condannato gli opponenti al pagamento di un importo rideterminato. In cassazione i fideiussori hanno proposto quattro motivi: (1) omessa motivazione sulla verifica dell’idoneità del contratto a realizzare la sua funzione anche espungendo le clausole ritenute nulle, con denuncia anche dell’art. 132 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 1429 c.c., perché la nullità parziale avrebbe dovuto essere valutata con criterio oggettivo e non soggettivo, per stabilire se alterasse la funzione originaria del contratto; (3) violazione dell’art. 1418 c.c. per asserita nullità del contratto in quanto non conforme agli artt. 101 TFUE e 2 l. n. 241/1990, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 101 TFUE; (4) omessa motivazione e violazione dell’art. 1322, comma 2, c.c. per la dedotta immeritevolezza del contratto di fideiussione omnibus, ritenuto eccessivamente gravoso per il garante.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi, perché ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare e assorbente del ricorso: la procura speciale allegata al ricorso era stata autenticata da un difensore che, alla data dell’autenticazione e della notifica del ricorso, non era ancora iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione; inoltre la notifica del ricorso era stata eseguita dallo stesso difensore prima della sua iscrizione all’albo speciale. La Corte ha quindi ritenuto insanabile il difetto di procura e inesistente la notifica, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità il difensore che aveva compiuto le attività invalide, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di omessa motivazione, ma il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 1429 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che la nullità parziale avrebbe dovuto essere valutata in modo oggettivo rispetto alla funzione del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la dedotta nullità del contratto per contrasto con norme dell’Unione europea e con l’art. 2 l. n. 241/1990.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la carenza di motivazione sulla asserita immeritevolezza del contratto.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere l’immeritevolezza del contratto di fideiussione omnibus.

  • art. 365 c.p.c.

    La Corte afferma che l’iscrizione del difensore nell’albo speciale è requisito del ricorso per cassazione a pena di inammissibilità; un’autenticazione resa da soggetto non ancora cassazionista integra un insanabile difetto di procura.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione del processo per la riassunzione dopo l’interruzione.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53

    La Corte ribadisce che solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente la notificazione a mezzo posta elettronica certificata; la notifica eseguita da procuratore non abilitato è inesistente.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando la notifica è inesistente e non semplicemente nulla.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la validità della procura speciale e della relativa autenticazione deve essere verificata rigorosamente: l’autenticazione della firma della parte da parte di un difensore privo, al momento dell’atto, dello ius postulandi dinanzi alla Corte di cassazione comporta inammissibilità del ricorso.
  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita da un avvocato che non sia ancora abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è inesistente e non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
  • L’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura o per notifica inesistente è rilevabile d’ufficio in cassazione, poiché attiene ai presupposti stessi del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto con attività processuali invalide imputabili al difensore privo dei necessari requisiti, la condanna alle spese può essere posta a carico del difensore stesso, non avendo l’attività spiegato effetti nei confronti della parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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