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Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 21 novembre 2023, con cui è stata disposta la revoca del contratto di soggiorno, sottoscritto in data 21 febbraio 2023, per mancata instaurazione del rapporto di lavoro, con contestuale revoca della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; - di ogni atto, relativo al medesimo procedimento amministrativo, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente ancorché non conosciuto; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11 luglio 2024: - del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 27 maggio 2024, con cui è stato confermato il provvedimento di revoca del 21 novembre 2023; - di ogni atto, relativo al medesimo procedimento amministrativo, successivo, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, comunque lesivo dei diritti dell’odierno ricorrente ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, successivamente confermata dopo il riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto, su richiesta del datore di lavoro, il nulla osta al rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato e aveva sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La Prefettura aveva inizialmente revocato il contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio del permesso ritenendo non instaurato il rapporto di lavoro. Il ricorrente ha dedotto l’effettiva prestazione lavorativa dal febbraio al novembre 2023, la successiva cessazione del rapporto e il licenziamento orale, nonché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. A seguito dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha rinnovato il procedimento e confermato la revoca, sostenendo che non fosse stato possibile accertare l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione erronea, violazione degli artt. 22 e 27-quater del d.lgs. 286/1998, illogicità, irragionevolezza e motivazione generica, contraddittoria, lacunosa e insufficiente. Ha prodotto una busta paga, documentazione fotografica e dichiarazioni sostitutive attestanti lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ha inoltre rappresentato di avere reperito successive occupazioni lavorative, anche a tempo indeterminato. Il ricorso introduttivo è stato ritenuto improcedibile perché l’atto originario era stato superato e assorbito dal provvedimento di conferma impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato superato dal successivo atto di conferma adottato all’esito del riesame. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la documentazione prodotta consentisse di desumere l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro dopo la stipula del contratto di soggiorno: in particolare, la busta paga indicava una data di assunzione, la documentazione fotografica attestava lo svolgimento dell’attività lavorativa e le dichiarazioni sostitutive confermavano la presenza del ricorrente presso la società. La sentenza del giudice del lavoro non è stata considerata ostativa, perché aveva respinto le domande relative al licenziamento orale e alle differenze retributive per mansioni superiori per difetto di prova e allegazione, senza negare l’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro. Il TAR ha quindi ritenuto illegittima la conferma della revoca, fondata sull’impossibilità di accertare l’instaurazione del rapporto, ravvisando un’insufficiente valutazione degli elementi istruttori e un erroneo apprezzamento della portata della sentenza del giudice del lavoro. L’atto è stato annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento aveva determinato l’accoglimento della precedente istanza cautelare ai fini del riesame, con obbligo per l’Amministrazione di consentire la partecipazione dell’interessato e rinnovare l’istruttoria.

  • art. 5-bis d.lgs. 286/1998

    Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato costituisce la peculiare tipologia contrattuale standardizzata richiamata dal giudice, la cui stipula si inserisce nel procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato dello straniero, ma la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.

  • art. 27-quater d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata in relazione al rilascio della carta blu UE per lavoro altamente qualificato, senza una distinta interpretazione normativa da parte del giudice.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive prodotte dal ricorrente sono state valutate, insieme agli altri documenti, come elementi dai quali desumere lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Massime di principio

  • La revoca del contratto di soggiorno fondata sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro è illegittima quando gli elementi istruttori disponibili, valutati complessivamente, consentono di desumere che l’attività lavorativa sia stata effettivamente svolta dopo la stipula del contratto di soggiorno.
  • Nel riesame disposto dal giudice amministrativo, l’amministrazione deve comunicare l’avvio del procedimento, consentire all’interessato di presentare osservazioni e rinnovare l’istruttoria valutando concretamente gli elementi prodotti a sostegno dell’effettivo rapporto di lavoro.
  • La sentenza del giudice del lavoro che respinge per difetto di prova le domande relative al licenziamento orale o alle differenze retributive per mansioni superiori non accerta necessariamente l’inesistenza del rapporto di lavoro e non può essere utilizzata, senza ulteriore motivazione, per escluderne l’effettiva instaurazione in un procedimento amministrativo avente oggetto diverso.
  • L’amministrazione incorre in difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quando fonda la revoca del contratto di soggiorno sull’impossibilità di accertare il rapporto di lavoro senza confrontarsi adeguatamente con buste paga, documentazione dell’attività svolta e dichiarazioni sostitutive non specificamente contestate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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