Provvedimento AGCM I805N n. 30593 del 04/04/2023
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI DEL SAVIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento avvia un procedimento nei confronti di Ondulati del Savio S.r.l. per rideterminare la sanzione irrogata nell’ambito del caso "prezzi del cartone ondulato". La riapertura è conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 461/2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento dell’Autorità limitatamente alla quantificazione della sanzione, ritenendo necessario adeguare il criterio applicato all’art. 15 L. 287/1990. L’Autorità dispone quindi il contraddittorio con la parte e fissa il termine per la conclusione del nuovo procedimento.
Ondulati del Savio S.r.l. – rideterminazione della sanzione per partecipazione all’intesa sul cartone ondulato; avvio del procedimento in contraddittorio
Ondulati del Savio S.r.l. – rideterminazione della sanzione nel caso "prezzi del cartone ondulato"
Il provvedimento non riguarda una nuova contestazione di merito, ma l’avvio di un procedimento di rideterminazione della sanzione nei confronti di Ondulati del Savio S.r.l. nel quadro dell’istruttoria già definita con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019. L’iniziativa consegue alla sentenza del Consiglio di Stato n. 461 del 13 gennaio 2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento limitatamente alla quantificazione della sanzione.
Origine del caso e accertamento originario
Nel procedimento originario l’Autorità aveva accertato la partecipazione di Ondulati del Savio S.r.l. e di numerose altre imprese del settore, oltre all’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, a un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente oggetto restrittivo della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. La condotta era stata qualificata come restrittiva per oggetto e contraria all’art. 101 TFUE.
Tra i soggetti coinvolti erano menzionate, oltre a Ondulati del Savio S.r.l., imprese quali Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati S.p.A., Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l. e ICOM S.p.A.
Sanzione originaria e imputazioni in solido
Per la partecipazione all’intesa, Ondulati del Savio S.r.l. era stata sanzionata per 1.866.071 euro. Il provvedimento originario indicava inoltre imputazioni in solido per alcune infrazioni di gruppo: le violazioni di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. erano imputate in solido a Laveggia S.r.l.; quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. a DS Smith Holding Italia S.p.A.; quelle di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. a Pro-Gest S.p.A.; quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. a Innova Group S.p.A.
Intervento del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio e annullato il provvedimento solo nella parte relativa alla sanzione di Ondulati del Savio S.r.l. La Corte ha evidenziato che il meccanismo sanzionatorio applicato determinava, in concreto, un appiattimento della sanzione sul valore massimo del 10%, frustrando la ratio della disciplina sanzionatoria e impedendo una graduazione effettiva in funzione della gravità e delle specificità delle condotte. Ha quindi demandato all’Autorità di eliminare tale discrasia in sede di rideterminazione, valorizzando l’art. 15 della legge n. 287/1990.
Avvio del procedimento di rideterminazione
In esecuzione della sentenza, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento finalizzato esclusivamente alla rideterminazione della sanzione nei confronti di Ondulati del Savio S.r.l. Il procedimento si svolge in contraddittorio con la parte, a tutela del diritto di difesa.
Termini, responsabile e adempimenti procedurali
Il provvedimento assegna alla parte trenta giorni dalla notifica per chiedere di essere sentita; la domanda di audizione deve essere trasmessa alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing almeno sette giorni prima della scadenza del termine. Gli atti sono consultabili presso la medesima Direzione dai legali rappresentanti o da persone delegate. Il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti e il termine di conclusione è fissato al 31 ottobre 2023.
Punti principali
Contesto del caso e precedente accertamento
Nel procedimento originario dell’17 luglio 2019, n. 27849, l’Autorità aveva accertato che Ondulati del Savio S.r.l., insieme ad altre imprese del settore del cartone ondulato e all’associazione Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, aveva partecipato a un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, avente oggetto restrittivo della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, in violazione dell’art. 101 TFUE. Per Ondulati del Savio S.r.l. era stata irrogata una sanzione pari a 1.866.071 euro.
Esito del giudizio amministrativo e ragioni della riforma parziale
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2023, n. 461, ha accolto solo in parte il ricorso dell’Autorità, riformando la sentenza del TAR Lazio n. 6074/2021 e annullando il provvedimento esclusivamente nella parte relativa alla determinazione della sanzione applicata a Ondulati del Savio S.r.l. Il giudice ha rilevato una discrasia nel criterio sanzionatorio, osservando che il range tra il minimo del 15% e il massimo del 10% del coefficiente in questione portava a un appiattimento della sanzione sul tetto massimo, frustrando la ratio della disciplina di settore e impedendo una reale graduazione in funzione delle specificità delle condotte.
Oggetto del nuovo procedimento
L’Autorità avvia quindi un procedimento di rideterminazione della sola sanzione nei confronti di Ondulati del Savio S.r.l., in contraddittorio con la parte, al fine di eliminare la discrasia segnalata dal Consiglio di Stato e applicare correttamente il valore primario dell’art. 15 della legge n. 287/1990.
Termini procedurali e garanzie difensive
È fissato il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per l’esercizio del diritto di essere sentiti da parte dei rappresentanti legali della società; la richiesta di audizione deve pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing almeno sette giorni prima della scadenza del termine. Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023 e il responsabile è indicato nel dott. Matteo Pierangelo Negrinotti.
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