Cassazione Penale, Sentenza n. 39005/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado e abnormità del dispositivo depositato (sarebbe riferito a persona e reato diversi rispetto a quanto letto in udienza); 2) abuso del processo e vizi procedurali dovuti a mala gestio del giudice di pace (acquisizione di un'annotazione di polizia giudiziaria senza consenso delle parti, mancato esame della teste Polidoro, impossibilità per il difensore di concludere la discussione finale sospesa ai sensi dell'art. 523, comma 6 c.p.p., e non ripresa; citazione della deposizione del teste Tiziano Passavanti escusso ex art. 507 c.p.p.); 3) manifesta illogicità della motivazione nell'attribuire la condotta contestata all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla difformità del dispositivo, richiamando l'orientamento secondo cui la discrepanza tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non comporta nullità se non manca totalmente il dispositivo, e che l'errore materiale è sanabile (correzione effettuata dal giudice d'appello). Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura: l'annotazione di polizia giudiziaria è stata dichiarata inutilizzabile (salvo la parte descrittiva), la gestione del dibattimento non ha dato luogo a nullità e le doglianze sono risultate aspecifiche; inoltre il ricorrente non ha chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, escludendo il pregiudizio lamentato; la nozione di abuso del processo è stata ritenuta inapplicabile alle anomalie denunciate. Sul terzo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile per carenza di deduzione ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 (nei procedimenti per reati di competenza del giudice di appello non è consentito dedurre in cassazione vizi di motivazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Disciplina le modalità di deposito di requisitorie scritte e la facoltà, in talune condizioni processuali previste durante il periodo emergenziale, di non svolgere discussione orale; qui utilizzata per la presentazione della requisitoria scritta del P.G.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limita i motivi deducibili in cassazione ai limiti fissati dalla disciplina delle impugnazioni: il ricorso deve rispettare i limiti di ciò che è stato dedotto in grado di appello.
Codice di procedura penale, art. 523, comma 6
Norma evocata in relazione alla sospensione della discussione finale; disciplina la continuazione o sospensione delle discussioni in dibattimento e le conseguenze processuali della loro mancata ripresa.
Codice di procedura penale, art. 507
Norma richiamata in relazione all'escussione del teste in appello; disciplina le modalità di assunzione della prova testimoniale nel procedimento di appello.
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis
Stabilisce che, nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, contro la sentenza pronunciata in grado di appello non possono essere dedotti in cassazione vizi di motivazione; usata per escludere la censura motivazionale del terzo motivo.
Cass. Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 (Giugovaz)
Giurisprudenza che chiarisce che la difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello inserito nella copia della sentenza non comporta nullità se il dispositivo non manca del tutto, essendo possibile la correzione dell'errore materiale; principio richiamato per il primo motivo.
Cass. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)
Pronuncia delle Sezioni Unite che definisce l'abuso del processo come esercizio di facoltà processuali per scopi diversi da quelli previsti dall'ordinamento (sviamento o frode alla funzione); in mancanza di tale elemento soggettivo non sussiste abuso del processo.
Massime di principio
- La discrepanza formale fra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nel testo della sentenza è normalmente sanabile tramite correzione per errore materiale; la nullità sussiste solo se manca totalmente il dispositivo.
- Le doglianze su vizi istruttori o sulla gestione del dibattimento devono essere specificamente dedotte e, se possibile, rinnovate in appello: l'omessa richiesta di rinnovazione limita la possibilità di lamentare il pregiudizio in cassazione.
- Se una annotazione di polizia giudiziaria è stata acquisita senza il consenso delle parti può essere dichiarata inutilizzabile (salvo la parte descrittiva); il rimedio è l'esclusione della prova illegittimamente acquisita.
- L'accusa di 'abuso del processo' richiede prova di uno sviamento o di una frode alla funzione processuale (uso di facoltà processuali per scopi estranei): non è applicabile per semplici errori o disfunzioni nella gestione processuale da parte del giudice.
- Nei giudizi che rientrano nell'ambito dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 non è possibile devolvere alla Corte di cassazione vizi di motivazione relativi a sentenze di appello: tali censure devono essere prospettate nei limiti consentiti dalla normativa.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese, ammende) se non emergono profili idonei a giustificare l'impugnazione; quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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