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Sentenza

Sentenza del 19/10/2021 n. 3070 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 89/2021 ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - ATTIVITA' Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova della falsità - Grava sull'Amministrazione - Ammissione di prove presuntive.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione contestava alla ricorrente la deducibilità di costi per complessivi €95.468,00 derivanti da fatture ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore (impresa individuale "XXX"). L'accertamento ha comportato recuperi IRES, IRAP e IVA e l'irrogazione di sanzioni, fondandosi su una segnalazione/verbali di controllo svolti nei confronti del fornitore che evidenziavano elementi (assenza di acquisti, mancanza di utenze commerciali, assenza di locali/mezzi, mancata presentazione dichiarazioni) considerati indizi gravi, precisi e concordanti di inesistenza delle forniture. La società ha prodotto fatture, documenti di consegna, pagamenti parziali (bonifici) e prospetti di giacenze per dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando, anche mediante presunzioni e verbali di ispezione svolti nei confronti del fornitore, l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza oggettiva delle forniture. Tale prova ha quindi trasferito sull'impresa l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Le prove fornite dalla ricorrente (fatture, pagamenti parziali, prospetti di giacenze) sono state ritenute insufficienti: la correttezza formale della contabilità e i pagamenti non sono idonei di per sé a smentire indizi di fittizietà. Parimenti è stato respinto il rilievo che i ricavi collegati dovessero essere considerati intassabili, poiché l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi grava sul contribuente ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.L. 16/2012. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente respinto e la società condannata al pagamento delle spese (€1.000,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 39, comma 1, lett. c) e lett. d) e art. 40)

    Norme richiamate quale disciplina dell'onere probatorio dell'Amministrazione in materia di accertamento tributario: l'Ufficio può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni e utilizzare verbali di ispezione come elementi probatori.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 21 e art. 54, comma 2 e comma 3)

    Art.21 richiamato come disciplina del contenuto della fattura (documento idoneo a rappresentare un costo). Art.54 e connessi considerati per legittimare l'uso di verbali di ispezione nei confronti di altri contribuenti come prova per l'accertamento IVA, senza necessità di previo contraddittorio con il soggetto ispezionato.

  • Codice Civile (art. 2697, comma 2)

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione fornisce presunzioni idonee, grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • D.L. 16 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    Previsione secondo cui componenti positivi del reddito direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute non concorrono alla formazione del reddito: spetta al contribuente l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi per negarne l'assoggettamento.

  • T.U. 917/1986 (art. 109)

    Richiamato dalla difesa della ricorrente in relazione al principio di competenza e inerenza dei costi, ma nel giudizio il Tribunale ha ritenuto che tale principio non valuti il concreto onere probatorio a fronte di indizi di fittizietà.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, grava sull'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza: tale prova può essere anche presuntiva e fondarsi su verbali di ispezione, compresi quelli relativi a terzi (fornitori).
  • Verbali di controllo svolti nei confronti del fornitore sono utilizzabili come elemento probatorio senza che sia necessario un previo contraddittorio con il soggetto ispezionato per poterli impiegare nell'accertamento nei confronti del cliente.
  • Se l'Amministrazione fornisce indizi gravi, precisi e concordanti di fittizietà, l'onere di prova si inverte: il contribuente deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni. Non sono sufficienti, di per sé, fatture formali, pagamenti bancari o la regolarità formale della contabilità.
  • Per resistere efficacemente a contestazioni di inesistenza è necessario che il contribuente produca documentazione completa e coerente: es. documenti di consegna congruenti, prova puntuale dei pagamenti integralmente riferibile alle fatture contestate, prospetti di giacenze (esistenze iniziali e rimanenze finali) rilevabili e riconciliazioni inventariali che dimostrino l'entrata/uscita delle merci, contratti, ordini e prove della capacità operativa del fornitore (locali, mezzi, utenze, personale).
  • I ricavi collegati a spese ritenute inesistenti non sono automaticamente esclusi dall'imponibile: spetta al contribuente dimostrare la fittizietà dei componenti positivi per sottrarli a tassazione ai sensi dell'art.8, comma 2, D.L. 16/2012.
  • In pratica, l'apparente correttezza formale (fatture, contabilità, pagamenti) non esclude in radice l'accertamento: la prova contraria richiede elementi concreti e completi che scardinino le presunzioni indiziarie dell'Amministrazione.

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