Sentenza del 09/07/2020 n. 1785 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Avviso di Accertamento - IMU.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accertato la nullità dell'avviso per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente: la motivazione risultava generica e priva dell'indicazione del presupposto che giustificava la rettifica del valore. L'atto è stato annullato e si è esclusa la possibilità per l'Amministrazione di far valere nel contenzioso ragioni non esplicitate nell'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento IMU contestato era carente nella motivazione: si limitava a indicare una modifica generica del valore dell'immobile senza specificare il presupposto su cui tale modifica si fonda (criteri, dati, metodologia, elementi probatori). Ciò ha reso impossibile al contribuente comprendere le ragioni dell'accertamento e predisporre una difesa adeguata.
Norme richiamate
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
la motivazione dell'atto di accertamento non può limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore dell'immobile ma deve specificare, a pena di nullità, su quale presupposto la modifica del valore dell'immobile si fondi, così da delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale fase contenziosa e consentire al contribuente di impugnare il provvedimento.
Richiede che l'atto impositivo contenga una motivazione specifica e non generica: devono essere indicati i presupposti di fatto e di diritto (dati, criteri, metodologia) che giustificano la rettifica del valore. La carenza motivazionale comporta la nullità dell'atto.
Artt. 8 e 9, D.lgs. 23/2011
Norme del decreto IMU che regolano aspetti della determinazione della base imponibile e dei rapporti con l'ente impositore; richiamate per sottolineare che le rettifiche di valore devono essere fondate sui criteri previsti dalla disciplina IMU e adeguatamente motivate.
Art. 2, D.lgs. 504/1992
Norma richiamata in relazione ai criteri di individuazione della base imponibile/criteri catastali (disciplina preesistente ICI); interpretata come riferimento ai presupposti impositivi che devono essere collegati nella motivazione quando si modifica il valore dell'immobile.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario che modifichi il valore catastale o il valore imponibile dell'immobile deve indicare in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto (dati, criteri, metodologia) su cui si basa la rettifica; altrimenti è annullabile per nullità.
- La motivazione non può limitarsi alla mera enunciazione di un nuovo valore: deve contenere gli elementi essenziali che consentono al contribuente di verificare e contestare l'atto (es. criteri di stima, comparazioni, riferimenti catastali, periodi di riferimento, calcoli effettuati).
- L'Amministrazione non può far valere in giudizio ragioni e presupposti non esplicitati nell'atto di accertamento: le valutazioni addotte successivamente sono irrilevanti se non erano indicate nella motivazione originaria.
- In presenza di motivazione insufficiente il contribuente ha buone probabilità di ottenere l'annullamento dell'atto: è consigliabile impugnare tempestivamente e, prima di o contestualmente al ricorso, chiedere l'accesso agli atti e/o documenti giustificativi richiesti all'Amministrazione.
- Provvedimenti correttivi dell'Amministrazione possono sanare la carenza se contengono la motivazione integrativa richiesta; tuttavia, fino all'emissione di un atto validamente motivato, l'avviso impugnato è vulnerabile.
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