Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4766/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza di accoglimento n. 312 del 12/02/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav., all’esito del giudizio R.G. n. 4928/2023 divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lav. - in data 05.05.2025;

Giustizia amministrativa202502391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per il periodo dedotto in giudizio e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.396,00, oltre accessori, nonché delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 giugno 2024, non era stata impugnata ed era divenuta cosa giudicata, come attestato dal certificato del 5 maggio 2025. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'azione di ottemperanza: esistenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, contenente un obbligo puntuale di pagamento a carico della pubblica amministrazione, decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e persistente inadempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, effettuando il pagamento delle somme liquidate, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Ha inoltre fissato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'insediamento del commissario ad acta o del pagamento, se anteriore. Il TAR ha precisato che sono dovute, quali spese funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, solo quelle relative alla pubblicazione, esame e notificazione della sentenza, agli atti accessori, alle spese di registrazione e all'atto di diffida; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché riferibili alla libera scelta di strumenti diversi dall'ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso delle eventuali spese di registrazione della sentenza inottemperata.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'esperibilità delle iniziative esecutive; nel caso concreto il termine era ampiamente scaduto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora; la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria, è stata parametrata all'interesse legale e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al decisum e non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Quando il giudicato riconosce al privato un credito pecuniario determinato o determinabile e l'amministrazione rimane inadempiente dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale pagamento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, affinché compia in sostituzione dell'amministrazione tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista nel giudizio di ottemperanza ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; salvo diversa determinazione, può essere parametrata all'interesse legale e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono ripetibili le spese successive al giudicato che siano funzionali all'introduzione del giudizio e agli atti accessori necessari, mentre non sono imputabili all'amministrazione le spese di precetto e quelle derivanti da procedure esecutive diverse dall'ottemperanza e rimaste non satisfattive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.