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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23434/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione immobiliare nella quale una società di gestione di un fondo aveva concluso un preliminare con una cooperativa per l'apporto di due immobili al fondo, con contestuale concessione in locazione degli stessi e rilascio, da parte di una banca, di una garanzia autonoma a prima domanda fino a un importo complessivo corrispondente a due annualità di canone. Dopo l'inadempimento della cooperativa nel pagamento dei canoni e il suo successivo assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore esercitava il recesso dai contratti di locazione ai sensi dell'art. 80 l. fall. La beneficiaria proseguiva l'escussione della garanzia anche per le tranche successive, fino a ottenere un decreto ingiuntivo per l'ultima parte; la banca opponeva l'illegittimità dell'escussione sostenendo che, per effetto del recesso, era venuta meno l'obbligazione garantita, con conseguente abusività della richiesta e possibilità di opporre l'exceptio doli, oltre a chiedere la ripetizione di quanto già pagato. La corte d'appello confermava la revoca del decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda di ripetizione. Nel ricorso per cassazione la società beneficiaria deduceva: 1) violazione dei principi sull'exceptio doli nelle garanzie autonome, assumendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare la prova liquida e certa dell'abusività dell'escussione e avesse sindacato il merito del rapporto sottostante; 2) falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. e dei principi in tema di rivalsa del garante, sostenendo che il garante autonomo non potesse agire direttamente in ripetizione contro l'accipiens per somme pagate a seguito di escussione poi rivelatasi illegittima; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserito travisamento del contenuto di documenti relativi alla posizione della debitrice principale; 4) falsa applicazione dei criteri di interpretazione contrattuale, in particolare dell'art. 1362 c.c., per avere limitato la garanzia alla sola obbligazione di pagamento dei canoni e non all'intera operazione economica di redditività del fondo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della 'prova liquida' dell'abusività non risultava devoluta in appello e comunque l'inesistenza, sopravvenuta, dell'obbligazione garantita può paralizzare la pretesa del beneficiario anche indipendentemente dalla frode o mala fede; ha respinto il secondo motivo affermando che l'indebito oggettivo può sussistere anche quando la causa del pagamento venga meno successivamente e che, nel caso di escussione fraudolenta, l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. verso il beneficiario è esperibile senza che sia necessaria la consapevolezza del garante, mentre tale consapevolezza rileva solo per escludere la rivalsa contro il debitore ordinante; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era dedotta nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, ritenendo che l'interpretazione della garanzia fosse stata correttamente svolta dal giudice di merito valorizzando il testo della garanzia e il suo rinvio ai contratti di locazione, che la limitavano all'obbligo di pagamento dei canoni, senza che l'inserimento in una più ampia operazione economica consentisse di estenderne la portata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società beneficiaria della garanzia autonoma. È stata confermata la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla terza/ultima tranche della garanzia, ritenendo legittimamente opponibile l'exceptio doli per sopravvenuta inesistenza dell'obbligazione garantita, e che aveva accolto la domanda dell'istituto di credito di ripetizione delle somme già versate. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato come base del provvedimento di primo grado deciso con ordinanza.

  • art. 80 l. fall.

    Il recesso del commissario liquidatore dai contratti di locazione è stato considerato fatto rilevante ai fini della sopravvenuta estinzione dell'obbligazione garantita e dell'eventuale indennizzo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il motivo di nullità della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservarla o utilizza prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime valutativo diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, ma deve considerare tutti i canoni ermeneutici e il comportamento complessivo delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    La comune intenzione delle parti emerge dalla connessione delle clausole e dal complesso dell'atto, non da un singolo dato testuale isolato.

  • art. 2033 c.c.

    L'indebito oggettivo può derivare anche dalla sopravvenuta mancanza della causa del pagamento; il beneficiario che abbia incassato somme non dovute può esserne tenuto alla restituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla correttezza e alla buona fede nelle garanzie autonome.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla correttezza e alla buona fede nelle garanzie autonome.

Massime di principio

  • Nelle garanzie autonome l'exceptio doli può essere opposta quando risulti l'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione principale, perché in tal caso viene meno la stessa ragione giustificativa della prestazione garantita; non è necessario, in tale ipotesi, dimostrare anche la frode o la mala fede del beneficiario.
  • La 'prova liquida' dell'abusività dell'escussione è tema rilevante soprattutto quando l'obbligazione garantita sia esistente ma si contesti il modo in cui il beneficiario abbia agito; se invece il rapporto principale è inesistente o è venuto meno, l'eccezione può fondarsi sulla sopravvenuta mancanza della causa.
  • L'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. comprende anche l'ipotesi in cui la causa del pagamento venga meno dopo l'adempimento ('conditio ob causam finitam'), sicché la ripetizione è possibile anche quando la prestazione divenga indebita solo ex post.
  • Nel contratto autonomo di garanzia, se il garante abbia pagato al beneficiario in presenza di escussione fraudolenta, l'azione di ripetizione verso il beneficiario può essere esercitata; la consapevolezza del garante della frode non è condizione necessaria per la ripetizione, ma può rilevare nei rapporti interni con il debitore ordinante, limitando l'azione di rivalsa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi tipici individuati dalla giurisprudenza: non basta denunciare un cattivo apprezzamento delle prove o un preteso travisamento del loro contenuto.
  • L'interpretazione del contratto deve essere svolta secondo un percorso ermeneutico complessivo, che consideri il testo, la connessione tra le clausole, il complesso dell'atto e il comportamento delle parti; il dato letterale, pur centrale, non è di per sé decisivo se incongruo rispetto ad altri indici interpretativi.
  • La garanzia autonoma, proprio perché derogatoria del principio di accessorietà, va interpretata in via tendenzialmente restrittiva in assenza di sicuri indici che ne estendano la copertura oltre quanto espressamente previsto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImputazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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