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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12221/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte (presumibilmente di legittimità) ha accolto il motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo che il reato è estinto per morte dell'imputato e che non deve procedersi ulteriormente, in applicazione degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale di Russo per il reato previsto dall'art. 495 c.p., rilevando come unico motivo che l'imputato era deceduto a Napoli il 1 dicembre 2021; il decesso è documentato con certificato allegato al ricorso e, secondo il difensore, determina l'estinzione del reato e la declaratoria di non doversi procedere ai sensi degli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Indica il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato; nella decisione è richiamata come titolo di imputazione ma non è oggetto di interpretazione sostanziale, essendo il giudizio estinto per morte.

  • art. 150 cod. pen.

    Applicata per affermare che la morte dell'imputato estingue il reato e le corrispondenti azioni penali, comportando la cessazione del processo nei confronti del deceduto.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale che impone la declaratoria di non doversi procedere quando ricorra una causa di estinzione dell'azione penale (qui, la morte dell'imputato).

Massime di principio

  • La morte dell'imputato, debitamente attestata, costituisce causa di estinzione del reato e determina la declaratoria di non doversi procedere; il giudice deve verificare l'effettiva prova del decesso.
  • Quando sussiste l'estinzione del reato per morte, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio: non si prosegue nel merito penale rispetto al deceduto.
  • L'accertamento della morte deve essere documentato (es. certificato), e tale documentazione va depositata in giudizio perché il giudice possa applicare gli artt. 150 c.p. e 129 c.p.p.
  • L'effetto estintivo riguarda l'imputato deceduto; eventuali coimputati o responsabilità civili possono seguire percorsi distinti e non sono automaticamente estinte per il decesso di un altro imputato.
  • Il difensore può far valere la morte dell'imputato con ricorso o istanza anche in fase di esecuzione o dopo la pronuncia di condanna, e il giudice deve provvedere sull'estinzione dell'azione penale.
  • La declaratoria di estinzione per morte non entra nel merito della fondatezza dell'imputazione sostanziale: estingue gli effetti penali ma non sempre ha immediato riflesso su altri profili procedurali o civili, che vanno valutati separatamente.

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