Cassazione Penale, Sentenza n. 2546/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ANAS ha impugnato l'ordinanza che, in esecuzione di una sentenza di patteggiamento per fatti di corruzione, aveva confermato la confisca ai sensi dell'art. 322 ter e respinto la richiesta di revoca della confisca e di "restituzione" delle somme offerte dagli imputati ai sensi dell'art. 444, comma 1‑ter, c.p.p., sostenendo che la restituzione dovrebbe essere destinata all'amministrazione danneggiata e impedire la confisca/duplice sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la confisca contenuta nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, non sia viziata da "illegalità palese" che giustifichi la revoca per far luogo alla restituzione in favore di ANAS. Ha interpretato l'art. 444 co.1 ter c.p.p. come condizione di ammissibilità del patteggiamento volta a far porre il profitto a disposizione della procedura, che può tradursi anche in confisca a favore dell'Erario (FUG), salvo che risulti documentata una effettiva e integrale restituzione all'amministrazione lesa che impedisca la confisca per evitare duplicazioni sanzionatorie. Inoltre ha richiamato orientamenti secondo cui solo in specifiche fattispecie (es.: peculato) la restituzione deve necessariamente essere alla pubblica amministrazione; per reati come corruzione la confisca resta legittima.
Norme richiamate
art. 444, co. 1‑ter, cod. proc. pen.
La condizione di "restituzione integrale del prezzo o profitto" è una condizione di ammissibilità del patteggiamento. Non impone necessariamente la destinazione delle somme all'amministrazione lesa: può essere soddisfatta anche mediante messa a disposizione della procedura e successiva confisca, salvo che sia dimostrata una effettiva restituzione in favore della parte civile che escluda la confisca per evitare duplicazione sanzionatoria.
art. 322 ter (confisca) cod. pen.
Consente la confisca del profitto del reato anche per equivalente; se la confisca è stata statuita in una sentenza divenuta irrevocabile non sussiste di per sé un vizio che imponga la revoca, salvo inequivocabile illegittimità.
art. 322 quater cod. pen. (richiamato nel testo)
La norma che introduce l'obbligo di pagamento di una somma in favore dell'amministrazione lesa è applicabile, secondo la giurisprudenza richiamata, in caso di sentenza di condanna e non nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; pertanto non giustifica la richiesta esecutiva avanzata dall'ANAS nel caso di patteggiamento.
art. 644 u.c. cod. pen. (confisca nell'usura)
Esempio normativo in cui la legge espressamente salva i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento, e che la Corte usa a confronto per evidenziare che l'art. 444 co.1‑ter non opera allo stesso modo.
art. 185 cod. pen. (nozione di restituzione, richiamata)
La nozione di "restituzione" in senso civilistico evoca il ripristino a favore del soggetto cui si è tolto; ma nel contesto dell'art. 444 co.1‑ter la restituzione può essere intesa anche come 'ravvedimento' o messa a disposizione del profitto a fini procedurali, non necessariamente come destinazione diretta alla vittima.
Massime di principio
- La condizione di restituzione prevista dall'art. 444 co.1‑ter c.p.p. è principalmente requisito di accesso al patteggiamento e può essere soddisfatta anche mediante messa a disposizione del valore del profitto e successiva confisca; non sempre attribuisce automaticamente il diritto soggettivo della vittima alla percezione diretta delle somme.
- Se la confisca è stata disposta in una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, occorre un vizio di illegittimità palese per ottenere la revoca: la mera diversa interpretazione della destinazione delle somme non è sufficiente.
- In specifiche fattispecie previste dalla legge (es. usura, peculato) la norma può esprimere una tutela prevalente della vittima e allora la restituzione alla stessa può impedire la confisca; per reati come corruzione la confisca a favore dell'Erario resta in genere legittima salvo comprovata e integrale restituzione alla parte lesa.
- Per evitare duplicazioni sanzionatorie, quando è documentata l'effettiva restituzione in favore della parte civile non si può successivamente disporre la confisca dello stesso profitto.
- La parte lesa che intende ottenere la destinazione delle somme direttamente a proprio favore dovrebbe far valere tale interesse già nella fase di cognizione e documentarne l'avvenuta restituzione per impedire la confisca.
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