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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26518 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il diniego dell'esonero dalla TARSU per gli anni 2000-2003 relativamente alla superficie del magazzino destinata alla produzione di rifiuti da imballaggio, che la società smaltiva autonomamente. Impugnava inoltre la cartella di pagamento emessa per la TARSU. In Cassazione sosteneva che il Comune, avendo escluso dalla tassazione la stessa superficie per gli anni 1997-1999, avesse violato il principio del legittimo affidamento e applicato retroattivamente la normativa tributaria. Deduceva inoltre l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità del quesito di diritto e comunque infondato: il precedente esonero concesso dal Comune non poteva creare un diritto della contribuente a non pagare la tassa negli anni successivi, poiché l'ente era tenuto ad applicare correttamente la legge. Non vi era neppure retroattività, poiché la normativa che assoggettava a imposizione anche le aree in cui si producevano rifiuti speciali era in vigore dal 1997. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per genericità sia perché la società non aveva indicato quali ulteriori domande la CTR avrebbe omesso di esaminare. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Bologna le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 1

    Divieto di domande nuove in appello

    La Corte ha ritenuto che la questione prospettata dalla contribuente fosse formulata in modo non adeguato e, in ogni caso, ha escluso che il principio di affidamento potesse impedire al Comune di applicare correttamente la normativa vigente negli anni successivi.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1

    Tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria

    Il principio di affidamento non tutela l'aspettativa del contribuente a mantenere indefinitamente un trattamento fiscale erroneamente più favorevole, quando l'amministrazione successivamente applica correttamente una disciplina già vigente.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    La normativa era già vigente dal 1997 e prevedeva l'assoggettamento alla tassa anche delle aree nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali; pertanto la sua applicazione agli anni 2000-2003 non costituiva applicazione retroattiva.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare puntualmente la violazione di legge o il fatto decisivo non esaminato; quesiti generici e privi di collegamento con la concreta ratio decidendi determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Un precedente comportamento errato o più favorevole dell'amministrazione non crea, di regola, un diritto del contribuente alla reiterazione dell'errore per gli anni successivi.
  • Il principio di legittimo affidamento non può essere invocato per conservare un'esenzione o una riduzione non prevista dalla legge, soprattutto quando la disciplina corretta era già vigente e conoscibile.
  • L'applicazione di una norma già in vigore agli anni d'imposta successivi non è retroattiva, anche se l'amministrazione aveva omesso di applicarla correttamente in precedenza.
  • Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove; le questioni devono essere state adeguatamente prospettate già nel primo grado.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione la fattispecie concreta, la norma applicabile, l'errore commesso dal giudice e la regola giuridica richiesta; quesiti astratti o generici sono inammissibili.
  • Chi denuncia l'omessa pronuncia deve specificare quali domande o motivi siano stati effettivamente proposti e non esaminati dal giudice.

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