Sentenza n. 5825/2026 - Napoli, Sezione 6
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto del silenzio formatosi sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Caserta sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino indiano entrato in Italia per lavoro subordinato stagionale, aveva ottenuto il primo permesso di soggiorno il 5 giugno 2025, con scadenza il 28 febbraio 2026. L'11 febbraio 2026, mentre il titolo era ancora valido, aveva presentato domanda telematica di nulla osta per la conversione ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998. Dopo circa cinque mesi, la Prefettura non aveva convocato le parti né concluso il procedimento con un provvedimento espresso. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost. ed eccesso di potere, sostenendo che, in assenza di un termine specifico, dovesse applicarsi il termine ordinario di 180 giorni, desumibile dall'art. 2, comma 4, l. 241/1990 e dalla disciplina di settore. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, del divieto di aggravamento e dell'obbligo di concludere il procedimento con atto espresso, evidenziando le conseguenze dell'inerzia sulla regolarità del soggiorno, sull'accesso ai servizi e sulla libertà di scelta lavorativa. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nelle more del giudizio l'Amministrazione ha convocato il ricorrente presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e, in tale sede, è stato sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.: il giudizio sul silenzio mira a ottenere una manifestazione espressa dell'Amministrazione e presuppone che l'inerzia perduri al momento della decisione; nel caso concreto, la conclusione favorevole del procedimento ha soddisfatto sia l'interesse alla sua definizione sia quello sostanziale alla conversione del titolo. Le censure relative al superamento del termine procedimentale sono state assorbite, senza esame nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in € 800,00, comprensivi delle spese generali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione su un'istanza alla quale essa sia tenuta a dare riscontro.
L'azione avverso il silenzio è diretta ad accertare l'illegittimità dell'inerzia su un'istanza che l'Amministrazione ha l'obbligo di definire.
art. 2 l. 241/1990
La sua finalità è rendere effettivo l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Ne deriva che l'ordine di provvedere presuppone che l'inerzia perduri al momento della decisione.
L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso fonda l'azione sul silenzio; l'ordine giudiziale di provvedere è possibile soltanto se l'inerzia sussiste ancora al momento della decisione.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio avverso l'inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 cod. proc. amm., l'interesse che sorregge il ricorso afferisce all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il segno. Ciò vale salva l'ipotesi contemplata dall'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., e trova fondamento nell'obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. n. 241/1990; art. 97 Cost.).
Salva l'ipotesi prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a., l'interesse tutelato dall'azione sul silenzio consiste nell'ottenere una manifestazione formale della volontà amministrativa, indipendentemente dal suo contenuto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In conclusione, devono reputarsi integrate le condizioni per la pronuncia di merito contemplata dall'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Quest'ultima, infatti, opera quando il provvedimento sopravvenuto non soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente. La cessazione della materia del contendere si determina, invece, quando l'operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell'interesse azionato.
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre se l'atto sopravvenuto non soddisfa integralmente la pretesa; se l'azione amministrativa sopravvenuta la soddisfa integralmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'ammissione definitiva del ricorrente al beneficio, ai sensi degli artt. 76 e 79 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: l'istanza è corredata della dichiarazione sostitutiva prevista dalla legge e della documentazione reddituale;
L'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato è riconosciuta sulla base dell'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva e dalla documentazione reddituale, verificati i presupposti previsti dalla legge.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Il difensore ha documentato l'inoltro all'Ambasciata dell'India in Roma della richiesta di attestazione consolare sui redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Per la domanda di patrocinio del cittadino straniero, il giudice ha considerato rilevante la documentazione dell'inoltro all'autorità consolare della richiesta di attestazione sui redditi prodotti all'estero.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. 115/2002
La presente statuizione ha natura di decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ed è separatamente opponibile ex art. 170 del medesimo decreto.
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio disposta nella sentenza ha natura di decreto di liquidazione.
art. 168 d.P.R. 115/2002
La presente statuizione ha natura di decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ed è separatamente opponibile ex art. 170 del medesimo decreto.
La statuizione di liquidazione del compenso è qualificata come decreto di liquidazione ed è separatamente opponibile.
art. 170 d.P.R. 115/2002
La presente statuizione ha natura di decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 83, comma 3-bis, e dell'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, ed è separatamente opponibile ex art. 170 del medesimo decreto.
Il decreto di liquidazione del compenso è separatamente opponibile secondo la disposizione citata.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Ai fini della quantificazione, considerati l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che impone di valutare le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, nonché sia la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, sia l'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio nel processo amministrativo, sia – infine - lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, applicabile in ragione della limitata difficoltà della controversia, il compenso va liquidato nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione del compenso deve rispettare i criteri indicati per la determinazione degli onorari e dei diritti, applicando altresì la riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Ai fini della quantificazione, considerati l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 4, comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che impone di valutare le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, nonché sia la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, sia l'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio nel processo amministrativo, sia – infine - lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, applicabile in ragione della limitata difficoltà della controversia, il compenso va liquidato nella misura indicata in dispositivo.
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo è dimezzato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'ordine di provvedere presuppone che l'inerzia amministrativa perduri al momento della decisione; il venir meno dell'inerzia nel corso del processo esclude tale presupposto.
- Quando, durante il giudizio avverso il silenzio, l'Amministrazione conclude il procedimento con un esito che soddisfa integralmente sia l'interesse alla definizione dell'istanza sia la pretesa sostanziale sottostante, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non la mera improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio sul silenzio, l'interesse tutelato consiste, salvo l'ipotesi prevista dall'art. 31, comma 3, c.p.a., nell'ottenere una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il segno; se la pretesa è integralmente soddisfatta in corso di causa, le censure sui tempi di conclusione del procedimento restano assorbite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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