Ordinanza n. 114/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 442/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Sicilia, Sezione Prima, n. 442/2026, e, in primo grado, comunicazione di esclusione dalla gara ex art. 90 d.lgs. 36/2023
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Santex S.p.a. ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, per la riforma previa sospensione della sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la comunicazione di esclusione dalla procedura relativa a un appalto specifico dell’ASP di Agrigento, avente a oggetto la fornitura ospedaliera e la fornitura e consegna a domicilio di ausili per l’incontinenza, Lotto 2. Il CGARS ha rilevato che, anche nell’ipotesi di riammissione in gara, l’appellante non potrebbe conseguire l’aggiudicazione in ragione dell’offerta economica presentata. L’ASP ha quindi eccepito la carenza di interesse alla riammissione e alla sospensione della sentenza.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato, in sede di delibazione sommaria, la carenza di interesse dell’appellante: la riammissione in gara non le consentirebbe comunque di ottenere l’aggiudicazione, considerata l’offerta economica presentata. La medesima circostanza esclude anche l’esigenza cautelare di mantenere integra la situazione di fatto nelle more della decisione di merito. Le spese della fase incidentale sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 1.000,00 in favore di ciascuna parte appellata costituita.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della comunicazione di esclusione dalla procedura di gara.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza di primo grado non può essere concessa quando, anche in caso di accoglimento dell’appello e riammissione alla gara, l’impresa non potrebbe comunque conseguire l’aggiudicazione in ragione dell’offerta presentata.
- L’impossibilità concreta di conseguire il bene della vita cui tende il ricorso esclude, già nella fase cautelare, l’interesse attuale alla riammissione alla procedura e il periculum in mora connesso alla necessità di mantenere integra la situazione nelle more della decisione di merito.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando difettano, anche alternativamente secondo la motivazione della pronuncia, i necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; la soccombenza nella fase incidentale comporta la condanna alle relative spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →