Cassazione Civile, Sentenza n. 21494/2020 del 06/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
la ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione di legge (artt.2423 e 2423-bis c.c.) e erronea interpretazione del Principio contabile OIC n.29 (luglio 2005) circa la possibilità di eliminare la voce "conti d'ordine" dal bilancio 2007 senza spiegazioni nella nota integrativa; (2) omesso esame, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dall'inesistenza del credito vantato dal Carrano, come già accertato dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n.321/2015 per mancanza di delibera assembleare attribuiva del compenso; (3) omesso esame, sempre ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., dei chiarimenti resi nell'assemblea del 23/7/2009 circa la cancellazione della voce "conti d'ordine" nel bilancio 2006 (attribuita ad un errore del Carrano quale responsabile della redazione dei bilanci precedenti).
La decisione
la Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il Principio contabile OIC n.29 non sia vincolante ma solo interpretativo; la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la delibera di approvazione del bilancio 2007 nulla per violazione dei principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta, essendo mancate spiegazioni sulla sorte del credito indicato nei "conti d'ordine" del 2006 e sulla correzione del presunto errore; gli altri fatti addotti (sentenza del Tribunale/Corte d'appello di Milano e verbali assembleari del 23/7/2009) erano stati comunque esaminati dal giudice di merito e quindi non sussisteva un omesso esame decisivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi C 8.000,00 a titolo di compensi, oltre C 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali e accessori di legge) e gli è stata rilevata la sussistenza dell'obbligo relativo al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art.360 n.5 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha precisato che non vi è vizio quando il fatto storico è stato comunque preso in considerazione dal giudice anche se la sentenza non riporta tutte le risultanze probatorie
artt.2423 e 2423-bis c.c.
richiamati in relazione al principio generale di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; la Corte ha ritenuto che la mancanza di spiegazioni sulla eliminazione della voce nei "conti d'ordine" costituisca violazione di tali obblighi
art.2424 comma terzo c.c.
«in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate...; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine»
usato per spiegare la funzione informativa dei "conti d'ordine" (impegni e rischi futuri) prima della riforma; pur neutri nello stato patrimoniale, hanno rilevanza informativa per gli utilizzatori del bilancio
d.lgs. 139/2015 e art.2427 comma 1 n.9 c.c.
richiamati per indicare che dopo la riforma le informazioni relative ai "conti d'ordine" sono da fornire nella nota integrativa (art.2427), accentuando l'esigenza di trasparenza informativa
Principio contabile OIC n.29 (luglio 2005)
il ricorrente sosteneva che il principio consentisse la facoltà di non fornire informativa sulla correzione di errori su bilanci precedenti; la Corte ha rilevato che i principi OIC sono regole tecniche non vincolanti ma utili per l'interpretazione, e che comunque la discrezionalità dei redattori è limitata dall'obbligo generale di chiarezza
Cass. 400/2013
citata per affermare che i principi contabili nazionali elaborati dall'OIC sono regole tecniche non vincolanti, ma utili strumenti interpretativi
Cass. S.U. 8053/2014
ricordata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non costituisce automaticamente vizio di omesso esame di fatto decisivo se il fatto storico è comunque stato considerato dal giudice
art.13 DPR 115/2002
richiamato per gli effetti sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento previsto dalla norma
Massime di principio
- I principi contabili OIC forniscono indicazioni tecniche non vincolanti: utile attenersi ad essi, ma non possono sostituire l'obbligo legale di chiarezza e veridicità previsto dal codice civile
- Le correzioni o eliminazioni di voci indicate in bilanci di esercizi precedenti (es. "conti d'ordine") richiedono spiegazioni chiare nella nota integrativa o nei documenti di bilancio quando la voce è significativa, perché la discrezionalità è limitata dall'obbligo di chiarezza
- La mancanza di una delibera assembleare che attribuisca compensi può rendere inesistente un credito vantato e deve essere valutata e documentata in giudizio; tuttavia il giudice di merito, se ha esaminato il fatto, non incorre in vizio di omissione solo perché non ha riportato tutte le risultanze
- In sede di impugnazione in Cassazione l'omesso esame di singoli elementi probatori vale solo se emerge che tali elementi non sono stati considerati affatto e risultano decisivi per la decisione
- Per evitare rischi processuali e contabili, in situazioni analoghe è consigliabile: documentare assemblee e delibere che attribuiscono compensi; annotare e motivare in nota integrativa ogni rettifica o eliminazione di voci di bilancio significative; conservare verbali e chiarimenti assembleari che giustifichino variazioni di bilancio
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