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Sentenza

Sentenza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento parziale, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28.10.2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 21/30 ed è stata dichiarata “SUPERATA” limitatamente alla parte in cui con detto atto è stata ritenuta errata la risposta fornita al domanda n. 18 e, pertanto, gli sono stati decurtati 0,25 punti e non assegnati 0,75; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove esistenti, i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si è proceduto alla correzione della prova scritta del ricorrente e alla determinazione dei criteri di valutazione, nonché della futura graduatoria finale di merito nella parte in cui includerà il nominativo del ricorrente tra gli idonei senza l’attribuzione del punteggio corretto oggi richiesto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta l’esatta attribuzione del punteggio a seguito della correzione della prova scritta da 21/30 a 22/30 con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese.

Giustizia amministrativa202515740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti, nella parte in cui una risposta è stata valutata erroneamente e non è stato attribuito un punto aggiuntivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esito della prova scritta, comunicato mediante pubblicazione sul portale Formez, contestando la valutazione della risposta alla domanda n. 18. In particolare, sosteneva che la risposta fosse stata correttamente fornita e chiedeva la rettifica del punteggio da 21/30 a 22/30, con conseguente attribuzione del punto non riconosciuto e ammissione alle successive fasi della procedura. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che le amministrazioni avevano riesaminato la posizione e attribuito l’ulteriore punto richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto il bene della vita richiesto, ossia la rettifica del punteggio e l’ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità originaria della correzione della risposta. Quanto alle eccezioni processuali, il TAR ha ritenuto infondata quella relativa al Ministero della Giustizia, poiché tale amministrazione è l’ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non è estranea alla procedura. Ha invece accolto l’eccezione relativa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenuto estraneo all’iter concorsuale, imputabile alla Commissione RIPAM e al Ministero della Giustizia, dichiarandone il difetto di legittimazione processuale. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione del tempestivo esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione. Il contributo unificato è stato posto a carico dell’amministrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata dopo aver verificato il decorso dei termini, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata adottata perché la ricorrente ha conseguito integralmente il bene della vita perseguito.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, anche in corso di giudizio, l’amministrazione adotta una misura satisfattiva che attribuisce al ricorrente integralmente il bene della vita richiesto, rendendo non più attuale la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
  • Il ministero presso il quale i vincitori di una procedura concorsuale sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è privo di legittimazione passiva rispetto alle controversie riguardanti gli esiti della procedura, anche se gli atti contestati sono formalmente imputabili alla commissione o all’amministrazione che gestisce la selezione.
  • È privo di legittimazione passiva il ministero che risulti totalmente estraneo all’iter concorsuale e al rapporto di servizio conseguente, quando nessun atto della procedura sia a esso imputabile.
  • Il tempestivo esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione, con integrale soddisfazione della pretesa azionata, può giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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