Cassazione Civile, Ordinanza n. 20101/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva aveva recuperato IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente lo aveva impugnato, contestando soprattutto la legittimità della sottoscrizione dell'atto impositivo: in primo grado e in appello aveva dedotto la carenza di potere del funzionario firmatario, la mancanza di prova della delega di firma, l'assenza di data certa dei documenti prodotti dall'Ufficio e la contestazione della conformità all'originale delle copie depositate. In cassazione proponeva sette motivi: il primo per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ultrapetizione; il secondo e il quarto per omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per difetto di delega e di legittimazione del sottoscrittore; il terzo e il quinto per violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2704, 2719 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; il sesto per uso di documenti mai prodotti; il settimo per omessa pronuncia sulla tardività di una memoria dell'Ufficio. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ma ha accolto il secondo e il quarto, rilevando che la sentenza d'appello aveva omesso di verificare e valutare la reale documentazione relativa alla delega di firma e aveva confuso soggetti e atti diversi da quelli effettivamente in causa. Ha quindi dichiarato assorbiti il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha accolto il secondo e il quarto motivo per omessa pronuncia e per mancata corretta valutazione della documentazione sulla delega di firma dell'avviso di accertamento; ha dichiarato assorbiti il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la questione della validità della sottoscrizione dell'atto impositivo alla luce della documentazione effettivamente in atti e dei principi sulla delega di firma nell'ambito dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera petitum o causa petendi, omette di decidere su una domanda o eccezione specificamente devoluta, oppure attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta una motivazione ritenuta inadeguata o non perfettamente aderente alle deduzioni di parte.
art. 115 c.p.c.
Il giudice non può ritenere provato un fatto sulla base di documenti non correttamente acquisiti o non riferibili alla concreta vicenda; deve valutare le prove effettivamente in atti e non sostituire la propria ricostruzione a quella documentale.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento è nullo se non è sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la mera riferibilità dell'atto all'ufficio non sana il difetto di sottoscrizione nei casi in cui la legge commina espressamente la nullità.
art. 2704 c.c.
La parte che contesta la data certa della delega di firma può dedurre la mancanza di opponibilità temporale del documento prodotto dall'Amministrazione.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità della copia all'originale deve essere specifica; una volta sollevata, impone al giudice di verificare l'efficacia probatoria del documento, potendo anche utilizzare altri mezzi di prova.
art. 2697 c.c.
Quando è contestata la legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, l'onere di provare la delega e il corretto esercizio del potere grava sull'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56
Per l'IVA, il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi comporta l'applicazione del regime di sottoscrizione e nullità previsto per l'accertamento ex art. 42 d.P.R. 600/1973.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 24
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il contribuente può contestare in giudizio la documentazione prodotta dall'Ufficio sulla delega di firma senza necessità di motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nell'avviso di accertamento, la validità della sottoscrizione va verificata in concreto sulla base della specifica organizzazione dell'ufficio e della documentazione prodotta, non sulla sola astratta riferibilità dell'atto all'Amministrazione.
- Se il contribuente contesta in modo specifico la legittimazione del firmatario, l'Amministrazione deve provare l'esistenza e la regolarità della delega di firma; il giudice deve esaminare la documentazione effettivamente in atti e motivare su di essa.
- La delega alla firma dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e può essere conferita anche mediante ordine di servizio, ma deve consentire un controllo successivo sulla corrispondenza tra delegante, delegato e atto sottoscritto.
- Il giudice incorre in omessa pronuncia quando non risponde a censure specificamente devolute; non vi è invece violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la doglianza riguarda solo l'inadeguatezza della motivazione o una diversa valutazione delle censure effettivamente esaminate.
- La contestazione della conformità della copia all'originale e della data certa di un documento impone al giudice un vaglio puntuale della prova documentale, non potendo fondarsi su documenti diversi da quelli effettivamente prodotti o riferibili ad altra vicenda.
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