Sentenza del 12/04/2021 n. 3123 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 93/2021 IMU - AVVISO ACCERTAMENTO -Necessità contraddittorio preventivo - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a presunto parziale pagamento dell'imposta. Il contribuente deduceva che l'imposta versata era conforme alla rendita catastale risultante dall'atto di provenienza (donazione) del 2015 e che l'accertamento pretendeva una maggiore imposta sulla base di una rendita presumibilmente maggiore non notificata; inoltre si lamentava l'assenza di un avviso bonario e della mancata instaurazione di un contraddittorio endo‑procedimentale.
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto che, nel caso di contestazione per parziale pagamento dell'IMU, l'avviso bonario o un contraddittorio endo‑procedimentale non siano necessari e sarebbero in ogni caso privi di utilità pratica. L'avviso di accertamento è stato ritenuto sufficientemente motivato (elenco dei beni, rendita catastale di ciascuno, aliquote applicate, interessi), e la rendita utilizzata corrispondeva a quella indicata nell'atto di provenienza e presente in Catasto da data anteriore. Il contribuente non ha contestato le aliquote o il calcolo della base imponibile; pertanto la pretesa è stata confermata. Condanna del contribuente al pagamento delle spese del grado in favore di XXX srl.
Norme richiamate
Decreto‑Legge n.137/2020, art.27
Richiamato per le disposizioni procedurali straordinarie (modalità di trattazione dell'udienza durante la fase emergenziale); non incide sul merito dell'accertamento IMU.
D.Lgs. 546/1992, art.1 co.2
Richiamato congiuntamente ad altre norme per la redazione della sentenza secondo i requisiti formali del rito tributario.
D.Lgs. 546/1992, art.36 co.2
Richiama norme procedurali relative alla decisione e alla forma della pronuncia in sede tributaria.
Art. 112 c.p.c.
Applicato in riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (devolutum): la Sezione ha esaminato gli aspetti rilevanti indicati e ha ritenuto esaurito il devoluto.
Art. 13, co.1‑quater, T.U. spese di giustizia
Ritenuto norma sanzionatoria non suscettibile di interpretazione analogica e, in ogni caso, non applicabile al rito tributario secondo il Collegio.
Giurisprudenza della Cassazione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260; Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663)
Richiamata per confermare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti dell'intervento del giudice sui profili non dedotti o non adeguatamente specificati dalla parte.
Massime di principio
- Nelle controversie IMU per parziale pagamento, l'assenza di un avviso bonario o di un contraddittorio endo‑procedimentale non invalida automaticamente l'avviso di accertamento quando quest'ultimo è adeguatamente motivato.
- Un avviso di accertamento è valido se indica in modo specifico i beni, la rendita catastale di ciascuno, le aliquote applicate e gli interessi; tali informazioni consentono al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
- Se la rendita utilizzata nell'accertamento corrisponde a quella risultante dagli atti di provenienza e dal Catasto, l'eccezione del contribuente relativa a una rendita «non notificata» è infondata.
- Il giudice non rielabora calcoli o aliquote non specificamente impugnati dal contribuente: le censure devono essere precise e circostanziate per essere esaminate favorevolmente.
- In sede di impugnazione è importante sollevare tempestivamente e con specificità tutti i motivi di fatto e di diritto (inclusi errori di rendita, aliquota o calcolo); omissioni o generiche contestazioni possono portare al rigetto del ricorso.
- La mancata costituzione dell'ente impositore non esonera il contribuente dalle spese se la controparte costituita (es. concessionario) ottiene soccombenza favorevole.
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