Sentenza n. 2534/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva ordinato l’accredito di euro 3.000,00 sulla carta elettronica per la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 100/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 marzo 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente, titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato, a beneficiare della carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, condannando il Ministero ad accreditare complessivamente euro 3.000,00 nel borsellino elettronico. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero ha giustificato il ritardo con l’elevato numero di richieste derivanti dal contenzioso seriale e con la carenza di risorse, chiedendo, in caso di nomina del commissario, che l’incarico fosse affidato a un dirigente o funzionario degli uffici centrali. Il riferimento contenuto nel ricorso a una diversa ricorrente è stato ritenuto dal TAR un mero errore materiale, non idoneo a creare incertezza sull’identità della parte e sul giudicato da eseguire.
La decisione
Il TAR ha ritenuto l’azione ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., poiché diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non spontaneamente adempiuta dall’amministrazione. Ha accertato che la sentenza era stata notificata il 31 marzo 2023, che il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso e che il Ministero non aveva accreditato l’importo dovuto. Le difficoltà organizzative e finanziarie addotte dall’amministrazione, nonché l’elevato numero di richieste connesso al contenzioso seriale, non sono state ritenute idonee a giustificare il protrarsi dell’inottemperanza, essendo l’amministrazione tenuta ad approntare tempestivamente le risorse e le misure organizzative necessarie per eseguire i giudicati. Il ricorso è stato quindi accolto ed è stato ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. L’incarico è stato disposto senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza è ammissibile al fine di conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.
La norma consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario non spontaneamente adempiuta dall’amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari, unitamente all’inerzia dell’amministrazione, conferma la sussistenza dell’inottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudicato alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
Il principio dell’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, fondato sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicato analogicamente anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria non si conformi spontaneamente al comando giudiziale.
- Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da una sentenza, unitamente alla mancata esecuzione del comando, legittima la declaratoria di inottemperanza e l’ordine giudiziale di adempimento.
- Difficoltà organizzative, carenza di risorse finanziarie o elevato numero di richieste analoghe non giustificano il protrarsi dell’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato; l’amministrazione deve predisporre tempestivamente le misure organizzative e finanziarie necessarie all’esecuzione dei giudicati.
- Nel giudizio di ottemperanza, un riferimento erroneo a una diversa parte contenuto nel ricorso non determina inammissibilità quando dal complesso degli atti, dal numero di ruolo, dall’identità delle parti e dal titolo azionato risulti inequivocabilmente l’oggetto del giudizio.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio competente.
- Il commissario ad acta appartenente alla dirigenza pubblica può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore quando trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, estensibile analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle originariamente previste dalla norma di riferimento.
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