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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento 8 luglio 2025 prot. 10528, con il quale il Comune di Castrignano del Capo ha disposto l’inefficacia e illegittimità della CILA presentata dalla Società ricorrente per il mantenimento delle strutture precarie consistenti in servizi igienici, manufatto adibito a bar e altre strutture indispensabili per il funzionamento del porto;

Giustizia amministrativa202500773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che ha dichiarato l’inefficacia e l’illegittimità della CILA relativa al mantenimento temporaneo di strutture amovibili, tra cui servizi igienici, bar e altre opere funzionali alle attività portuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha dedotto l’eccesso di potere sotto molteplici profili: sviamento e abuso di potere, carenza ed erroneità della motivazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà rispetto alle precedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che le strutture fossero precarie, amovibili e necessarie ad assicurare i servizi minimi essenziali del porto nelle more della realizzazione delle opere definitive, il cui completamento era stato rallentato anche dalle vicende relative alla procedura di variante al Piano Regolatore Portuale, non imputabili o non esclusivamente imputabili alla società.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento comunale. Il Collegio ha richiamato il criterio funzionale secondo cui la precarietà di un’opera non dipende soltanto dalla sua stabilità strutturale, ma anche dalla natura temporanea dell’esigenza soddisfatta. Ha tuttavia ritenuto che tale criterio dovesse essere adeguato alle peculiarità del caso concreto: i manufatti risultavano precari e facilmente rimovibili ed erano destinati a garantire il funzionamento del porto sino alla realizzazione delle opere definitive. Il Comune, inoltre, aveva autorizzato ripetutamente nel corso degli anni il posizionamento delle medesime strutture, nella consapevolezza delle difficoltà urbanistiche e operative che ritardavano il completamento del porto. L’Amministrazione non ha indicato, né adeguatamente istruito e motivato, quali nuovi elementi fattuali giustificassero la dichiarazione di inefficacia e illegittimità della CILA e la modifica della precedente condotta autorizzatoria. Le deduzioni contenute nella memoria difensiva comunale non potevano colmare, in assenza di ulteriori risultanze documentali, il deficit istruttorio e motivazionale dell’atto. Le censure residue sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La ricorrente ha richiesto anche la tutela cautelare monocratica ai sensi della disposizione; il decreto cautelare è stato accolto e successivamente confermato dal collegio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di memorie e documenti nel rispetto delle modalità processuali richiamate.

Massime di principio

  • La qualificazione di un’opera come precaria richiede, in via generale, la valutazione della funzione concretamente svolta e della natura dell’esigenza cui essa è destinata, non soltanto dell’assenza di stabile infissione al suolo o della sua rimovibilità.
  • Il criterio funzionale della precarietà deve essere applicato tenendo conto delle peculiarità concrete della vicenda: strutture amovibili destinate a garantire temporaneamente servizi essenziali possono conservare natura precaria quando siano funzionali al soddisfacimento di esigenze transitorie, nelle more della realizzazione delle opere definitive.
  • La dichiarazione di inefficacia o illegittimità di una CILA deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria e da una motivazione concreta, soprattutto quando l’amministrazione abbia in precedenza autorizzato ripetutamente interventi analoghi e non espliciti quali nuovi elementi giustifichino il mutamento di valutazione.
  • Le precedenti autorizzazioni dell’amministrazione non impediscono in assoluto l’adozione di una diversa determinazione, ma il successivo provvedimento sfavorevole deve spiegare, sulla base di elementi istruttori verificabili, le ragioni del mutamento rispetto alla precedente condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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