Cassazione Civile, Ordinanza n. 15539/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni doganali relativo all'introduzione nel territorio dello Stato di un'autovettura immatricolata all'estero, di proprietà della contribuente. A seguito di un controllo su strada e di una segnalazione della polizia municipale, l'Ufficio aveva ritenuto che l'immissione del veicolo nel territorio nazionale integrasse una violazione doganale, con applicazione di sanzioni pecuniarie e confisca. La Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il bene fosse un bene personale e che operasse la franchigia doganale prevista per i beni personali delle persone che trasferiscono la residenza normale nell'Unione, non essendo ancora decorso il termine di dodici mesi. L'Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 1186/2009, nonché delle disposizioni del Codice doganale dell'Unione e del regolamento delegato, sostenendo che la dichiarazione doganale dovesse essere contestuale all'introduzione del veicolo e che il termine di dodici mesi non riguardasse la dichiarazione; con il secondo ha dedotto violazione delle norme del TULD, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 198 CDU, contestando la qualificazione della condotta come mera irregolarità formale e non come contrabbando illecito, nonché il conseguente annullamento di sanzioni e confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. Ha però corretto in diritto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha chiarito che il termine di dodici mesi previsto dall'art. 7 del Reg. CE n. 1186/2009 non è il termine entro cui presentare la dichiarazione doganale, ma il periodo massimo entro il quale i beni personali possono essere introdotti godendo della franchigia. Tuttavia ha ritenuto applicabile l'art. 212-bis dello stesso regolamento, che estende la franchigia anche ai casi in cui sorga un'obbligazione doganale, purché il comportamento dell'interessato non connoti manovra fraudolenta o negligenza manifesta e siano provate le altre condizioni per la franchigia. Poiché nel caso concreto non era stata dedotta né dimostrata una condotta fraudolenta o gravemente negligente e sussistevano gli altri presupposti, la contribuente non era incorsa nel contestato contrabbando e non erano dovuti né dazi né IVA sull'importazione dell'autovettura.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto dall'Agenzia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
artt. 5 e 7 Reg. CE n. 1186/2009
l'art. 7 stabilisce il termine massimo di dodici mesi entro cui i beni personali possono essere introdotti e dichiarati per la libera pratica beneficiando della franchigia; non attribuisce un termine per la sola dichiarazione doganale
artt. 79 e 134 Reg. UE 952/2013 (CDU)
richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina dell'obbligazione doganale e delle modalità di introduzione della merce
artt. 135 e segg. Reg. Delegato UE n. 2446/2015
richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina procedurale doganale
artt. 282, 292, 295-bis e 301 TULD
richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura di contrabbando e la legittimità delle sanzioni e della confisca
artt. 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati dalla ricorrente in relazione all'IVA all'importazione
art. 198, par. 1, lett. a), CDU
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazione doganale
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
consente la correzione in diritto della motivazione della sentenza impugnata pur rigettando il ricorso
art. 3 Reg. CE n. 1186/2009
prevede la franchigia dai dazi per i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza normale nel territorio doganale dell'Unione
art. 4 Reg. CE n. 1186/2009
individua i requisiti oggettivi dei beni personali ammessi in franchigia, tra cui possesso e uso precedente per almeno sei mesi e destinazione agli stessi usi nella nuova residenza
art. 5 Reg. CE n. 1186/2009
richiede che la persona abbia avuto residenza normale fuori dal territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi, salvo deroghe
art. 7 Reg. CE n. 1186/2009
"salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità"
il termine di dodici mesi riguarda il periodo entro cui i beni personali possono essere introdotti e dichiarati per la libera pratica in franchigia, anche in più tempi
art. 212-bis Reg. CE n. 1186/2009
la franchigia o il trattamento favorevole si applicano anche quando sorge un'obbligazione doganale, purché il comportamento dell'interessato non implichi manovra fraudolenta o negligenza manifesta e siano provate le altre condizioni
direttiva 2009/132/CE del Consiglio
richiamata come disciplina speculare in materia di IVA per le franchigie sulle importazioni
considerando 12 Reg. CE n. 82/97
esprime l'idea che, se non sono rispettate le norme di procedura doganale, l'applicazione del dazio normale non costituisce una sanzione adeguata
considerando 3 Reg. CE n. 1186/2009
giustifica le franchigie doganali per il fatto che, in certe condizioni particolari, le merci importate non richiedono le misure abituali di protezione dell'economia
Massime di principio
- Nel regime delle franchigie doganali per beni personali importati da chi trasferisce la residenza normale nell'Unione, il termine di dodici mesi non disciplina il solo adempimento formale della dichiarazione, ma delimita il periodo entro il quale i beni possono essere introdotti e dichiarati per la libera pratica beneficiando della franchigia, anche in più momenti.
- La mancata osservanza di formalità doganali non comporta automaticamente l'applicazione del dazio ordinario o la qualificazione della condotta come contrabbando, se la disciplina speciale prevede che la franchigia si estenda anche ai casi in cui sorge un'obbligazione doganale e manchino manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- Per escludere la fruizione della franchigia in tali ipotesi non basta la mera irregolarità procedurale: occorre che l'Amministrazione deduca e provi una condotta fraudolenta o gravemente negligente, oltre all'assenza di uno dei presupposti sostanziali della franchigia.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una lettura non corretta della norma, la Corte può rigettare il ricorso ma correggere la motivazione in diritto ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.
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