Ordinanza n. 4079/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie del concorso interno per 58 posti da nautico di coperta, relativi rettifiche, criteri di valutazione dei titoli e assegnazione del ricorrente alla sede di Savona anziché Livorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i decreti dipartimentali di approvazione e rettifica delle graduatorie del concorso interno per l’accesso alla qualifica di capo squadra specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte relativa ai posti da nautico di coperta. Ha contestato inoltre il bando, i verbali della commissione, le operazioni di acquisizione e valutazione dei titoli, le schede individuali e il provvedimento di assegnazione della sede. La censura centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 5, comma 1, lettera A), del bando, che attribuisce 0,75 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e 1,50 punti per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza. Secondo il ricorrente, l’anzianità nel ruolo della specialità avrebbe dovuto decorrere dal 2018, anno di istituzione del ruolo specialistico, e i criteri adottati dall’amministrazione avrebbero erroneamente valorizzato periodi anteriori.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato del sommario esame proprio della fase cautelare, di sufficienti elementi di fondatezza, richiamando e confermando le considerazioni già espresse nella precedente ordinanza n. 3073 del 27 maggio 2026. Il Collegio ha ritenuto che la previsione del bando relativa all’effettivo servizio nel ruolo della specialità non possa essere interpretata nel senso prospettato dal ricorrente, poiché tale lettura introdurrebbe surrettiziamente un criterio ulteriore, in realtà attinente alla priorità tra candidati con pari punteggio. È stata ritenuta ragionevole la scelta dell’amministrazione di valorizzare il servizio effettivamente prestato nella specialità, computando anche il periodo anteriore all’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche nel 2018 e facendo riferimento alla data di conseguimento del brevetto. Una diversa interpretazione avrebbe neutralizzato il criterio del servizio effettivo, facendo decorrere per tutti l’anzianità dal 2018 anche quando l’attività specialistica fosse stata concretamente svolta in precedenza. Non è stata quindi ravvisata, in questa fase, la dedotta violazione della lex specialis. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del sommario esame cautelare il TAR ha negato la sospensione degli atti impugnati.
art. 5, comma 1, lettera A), del bando di concorso
Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,75 punti mentre ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza sono attribuiti 1,50 punti
La disposizione è stata interpretata nel senso che deve essere valorizzato il servizio effettivo prestato nella specialità, anche se anteriore all’istituzione formale del ruolo specialistico.
d.lgs. n. 127 del 2018
Richiamato quale fonte dell’istituzione formale del ruolo delle specialità nautiche, senza che il giudice ne abbia indicato ulteriori disposizioni specifiche.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso attribuisce un punteggio maggiore per ogni anno di effettivo servizio nel ruolo della specialità di appartenenza, la clausola può essere interpretata nel senso di valorizzare il servizio concretamente prestato nella specialità anche prima della formale istituzione del relativo ruolo, se tale servizio risulta comprovato dal conseguimento del titolo o brevetto pertinente.
- L’interpretazione della lex specialis deve privilegiare il significato utile della clausola e impedire che il riferimento al servizio effettivo sia neutralizzato mediante una decorrenza uniforme fissata alla data di istituzione formale del ruolo specialistico.
- Non è consentito ricavare dalla clausola che disciplina il punteggio per l’anzianità nella specialità un ulteriore criterio di priorità tra candidati con pari punteggio, quando il bando non lo preveda espressamente.
- In sede cautelare, la sospensione degli atti concorsuali può essere negata quando, al sommario esame, l’interpretazione amministrativa della lex specialis risulti ragionevole e non emerga una violazione sufficientemente probabile del bando.
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