Cassazione Penale, Ordinanza n. 22883/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale, resta ferma la decisione di merito di condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo in sostanza una carenza di adeguata giustificazione della condanna. Ulteriori motivi riguardavano il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la misura degli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano per lo più generiche, meramente reiterative di quelle già proposte in appello e prive di specificità, oltre che non idonee a confrontarsi con la motivazione di merito, che aveva già esaminato e disatteso le censure difensive con argomentazioni logiche e giuridiche ritenute corrette.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, sia intrinseca sia estrinseca, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 474 c.p.
Integra il reato la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; la contraffazione grossolana non esclude di per sé la tipicità, perché il bene protetto è la fede pubblica e il reato è di pericolo.
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama elementi negativi decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza dedotta.
art. 133 c.p.
La dosimetria della pena può essere motivata in modo sintetico quando la pena irrogata sia ritenuta congrua o equa e comunque non superi la media edittale.
art. 81 c.p.
Gli aumenti per la continuazione possono essere sorretti da motivazione sintetica, ove la pena sia congruamente determinata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o si limitano a riprodurre censure già respinte in appello senza misurarsi con la motivazione impugnata.
- La specificità dei motivi va valutata anche in termini estrinseci: la censura deve confrontarsi con la complessità e la struttura argomentativa della decisione di merito.
- Nel delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, la contraffazione grossolana non esclude la configurabilità del reato, poiché la tutela è rivolta alla fede pubblica e non alla sola possibilità di inganno del singolo acquirente.
- La vendita o detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra un reato di pericolo; non è necessario che si verifichi un effettivo inganno del destinatario.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi e può limitarsi a espressioni sintetiche di congruità quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi ritenuti decisivi o constata l'assenza di elementi positivi meritevoli di rilievo, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
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