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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16106/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'unico motivo di ricorso deduceva un vizio di motivazione, con specifico riferimento alla dosimetria della pena. Il ricorrente contestava la valutazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio, ma le censure sono state ritenute del tutto generiche perché non indicavano con precisione quali fossero le criticità dell'apparato argomentativo né quali nuovi apprezzamenti dovessero essere sovrapposti a quelli del giudice di merito. La Corte di merito aveva negato la mitigazione della pena valorizzando la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e la mancata allegazione di elementi favorevoli; inoltre la pena risultava già determinata in misura inferiore al minimo edittale, tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla motivazione fosse generica e risolutasi in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente generico o come pretesto per sollecitare una rivalutazione del merito; in cassazione occorre indicare specificamente le illogicità o criticità della motivazione impugnata.

  • art. 442 c.p.p.

    La pena va considerata anche tenendo conto della diminuzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in termini del tutto generici, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o della dosimetria della pena.
  • La valutazione sulla concessione o meno della mitigazione del trattamento sanzionatorio può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali e alla mancata allegazione di elementi favorevoli, se la motivazione è logica e plausibile.
  • Ai fini del controllo sulla pena irrogata, occorre considerare anche l'eventuale riduzione derivante dal rito abbreviato; se la pena è già stata determinata in misura inferiore al minimo edittale, la doglianza sulla severità del trattamento sanzionatorio può risultare priva di concretezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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