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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCISE-Soggetto passivo - E' il fornitore del prodotto al consumatore finale (art. 2TUA) GIURISDIZIONE - Dogane - Istanza di rimborso addizionale provincialedell'accisa da parte del consumatore finale -Giurisdizione tributaria - E'esclusa (art. 2 del TUA; art. 2, D.L.vo, n. 546/1992). La fornituradi energia elettrica è tassata all'atto di immissione al consumo e, dunque, ilsoggetto passivo per il pagamento dell'accisa (e addizionali) è colui chefornisce il prodotto al consumatore finale, e non lo stesso consumatore finale,al quale il fornitore può solo successivamente trasferire l'onere. L'azione diripetizione da parte del consumatore finale dell'addizionale provincialesull'accisa di energia elettrica costituisce in realtà istanza di rimborso per larestituzione di parte del prezzo indebitamente corrisposto (e/o preteso) alfornitore e non un'azione tributaria di rimborso. Da ciò consegue il difetto digiurisdizione del giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di aver indebitamente pagato l’addizionale provinciale sull’accisa e ne chiedeva la ripetizione. La questione riguardava anche l’individuazione del soggetto passivo dell’accisa e la giurisdizione competente. Secondo la sentenza, l’accisa sull’energia elettrica è dovuta dal soggetto che fornisce il prodotto al consumatore finale al momento dell’immissione al consumo; il consumatore finale non è il soggetto passivo del tributo, ma può subirne economicamente l’onere attraverso il prezzo fatturato. La richiesta del consumatore non costituisce quindi un rimborso tributario, bensì una domanda civilistica di restituzione di una parte del prezzo asseritamente indebitamente pagato al fornitore.

La decisione

È stata esclusa la giurisdizione del giudice tributario, perché la controversia non riguardava direttamente il rapporto tributario tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore. La domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice ordinario, quale azione di ripetizione o restituzione di somme indebitamente addebitate. La decisione è quindi sfavorevole al ricorrente limitatamente alla scelta della giurisdizione tributaria, senza una decisione nel merito sull’effettiva debenza delle somme.

Norme richiamate

  • Art. 2 del Testo Unico delle Accise (TUA)

    La fornitura di energia elettrica è tassata al momento dell’immissione al consumo e il soggetto passivo dell’accisa è il fornitore che immette il prodotto al consumo, non il consumatore finale. L’onere economico può essere successivamente trasferito al consumatore attraverso il prezzo.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda le controversie aventi a oggetto rapporti tributari. Non rientra in tale ambito la domanda del consumatore finale volta a ottenere dal fornitore la restituzione di somme indebitamente addebitate come componente del prezzo.

Massime di principio

  • Per stabilire la giurisdizione occorre distinguere tra una vera controversia sul rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria e una controversia contrattuale tra consumatore e fornitore.
  • Il soggetto che sostiene economicamente un tributo in fattura non è necessariamente il soggetto passivo del tributo né è automaticamente legittimato a chiedere il rimborso direttamente all’amministrazione finanziaria.
  • Quando il consumatore contesta al fornitore l’addebito di un’imposta o di un’addizionale ritenuta non dovuta, la domanda tende a qualificarsi come azione civilistica di ripetizione o restituzione del prezzo, da proporre davanti al giudice ordinario.
  • La qualificazione della domanda dipende dal suo oggetto sostanziale: se si chiede il rimborso di un tributo all’ente impositore si tratta, in linea generale, di controversia tributaria; se si chiede al fornitore la restituzione di una somma inclusa nel prezzo, si tratta di controversia contrattuale.
  • La decisione sulla giurisdizione non implica necessariamente che l’addebito sia stato ritenuto legittimo nel merito; indica soltanto quale giudice è competente a esaminare la domanda.

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