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Sentenza

Sentenza n. 4248/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2025 del 17.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Dichiarazione di contrarietà dalla realizzazione e/o ampliamento di impianti industriali ad impatto ambientale, inclusi i sistemi BEES - Delibera di Giunta Comunale n. 125/2025"; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale dichiarazione di contrarietà dalla realizzazione e/o ampliamento di impianti industriali ad impatto ambientale, inclusi i sistemi BEES - Approvazione"; - di ogni atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi sconosciuti ove lesivi degli interessi dei ricorrenti, ivi compresi: i) la deliberazione del Consiglio Comunale n 47 del 17.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Sistema di accumulo elettrochimico (B.E.S.S.) proposto da Calenia S.p.A. nell'Area Industriale ASI - Valutazioni e indirizzi del Consiglio Comunale in ordine a tutela ambientale, sviluppo industriale e salvaguardia del patrimonio dell'Ente"; ii) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28.11.2025 del Comune di Sparanise avente ad oggetto "Diniego Fermo ed inderogabile al progetto di implementazione di 2 impianti per il trattamento della Forsu (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani - Indirizzi)".

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale recanti la dichiarazione di contrarietà alla realizzazione o all'ampliamento di impianti industriali a impatto ambientale, inclusi gli impianti BESS, e atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le deliberazioni comunali sostenendo che fossero atti generali immediatamente lesivi della propria attività economica, in quanto idonei a precludere l'installazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti nel territorio comunale. Ha dedotto incompetenza del Comune, assumendo che la definizione dei criteri per individuare le aree idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti rientrasse nelle competenze statali, regionali e provinciali previste dagli artt. 195, 196 e 197 del d.lgs. 152/2006. Ha inoltre dedotto il contrasto con il piano territoriale di coordinamento provinciale e con il piano regolatore territoriale dell'Area di sviluppo industriale della Provincia di Caserta, nonché lo sviamento e la violazione del giusto procedimento, prospettando che le delibere introducessero sostanzialmente una variante agli strumenti urbanistici sovracomunali senza seguire il relativo procedimento. Sono stati dedotti anche contraddittorietà con precedenti atti di assenso comunali, compresi assensi formatisi per silenzio ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e infondatezza delle criticità ambientali richiamate dall'amministrazione. Secondo la ricorrente, l'esclusione indiscriminata di ogni impianto, senza considerare le caratteristiche dei singoli interventi, avrebbe leso anche la libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sostenendo che le delibere fossero meri atti di indirizzo politico-amministrativo e prospettassero un pregiudizio soltanto eventuale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure di incompetenza, contrasto con gli strumenti di pianificazione, sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 41 Cost. Le deliberazioni sono state qualificate come meri atti di indirizzo politico-amministrativo: esse manifestano la contrarietà del Comune a nuovi insediamenti o ampliamenti di impianti a impatto ambientale, chiedono ad altre amministrazioni sospensioni, bonifiche e controlli e impegnano gli uffici comunali a partecipare ai futuri procedimenti, ma non adottano una disciplina immediatamente vincolante né incidono sull'autorizzazione ambientale della ricorrente. L'atto di indirizzo, per sua natura, si limita a orientare l'attività futura degli uffici e richiede l'interposizione di successivi provvedimenti gestionali; manca quindi una lesione attuale e concreta della posizione del privato. La qualificazione non dipende dal nomen iuris o dalla competenza formale dell'organo, ma dal contenuto concreto dell'atto. Nel caso esaminato, tuttavia, il contenuto non conteneva una disciplina compiuta e immediatamente operativa della vicenda della ricorrente. Il TAR ha precisato che un atto formalmente definito di indirizzo sarebbe autonomamente impugnabile se recasse una disciplina dettagliata e specifica, lasciando agli uffici soltanto attività esecutive; non era questa la situazione concreta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancanza di un provvedimento lesivo determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 39 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 100 c.p.c. sul concreto e attuale interesse ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'azione richiede un interesse concreto e attuale; un atto di mero indirizzo privo di lesività immediata non soddisfa tale requisito.

  • artt. 195, 196 e 197 d.lgs. 152/2006

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono stati invocati dalla ricorrente per sostenere l'incompetenza comunale nella definizione dei criteri localizzativi degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti; il TAR non ha esaminato tali questioni per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione a precedenti assensi formatisi nell'ambito di procedimenti autorizzativi; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 41 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La lesione della libertà di iniziativa economica è stata dedotta, ma non esaminata, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di lesività attuale delle delibere.

Massime di principio

  • Un atto di indirizzo politico-amministrativo è privo di autonoma lesività quando si limita a orientare l'attività futura degli uffici e richiede l'adozione di successivi provvedimenti gestionali; contro di esso manca quindi l'interesse concreto e attuale al ricorso di annullamento.
  • La natura di atto di indirizzo deve essere accertata in base al contenuto concreto dell'atto, non in base al nomen iuris utilizzato dall'amministrazione né alla competenza formale dell'organo che lo ha adottato.
  • Un atto formalmente qualificato come di indirizzo è invece immediatamente impugnabile quando contiene una disciplina dettagliata e specifica, direttamente vincolante, lasciando agli uffici soltanto attività meramente esecutive.
  • La natura di indirizzo di una delibera non preclude l'azione quando il ricorso impugna anche atti applicativi puntuali e concretamente lesivi; se il ricorso riguarda esclusivamente l'atto di indirizzo e manca un atto attuativo lesivo, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiRegolamenti e atti amministrativi generaliLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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