Cassazione Civile, Ordinanza n. 10356/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di addette a mense scolastiche che svolgevano, nel medesimo turno, attività di preparazione e somministrazione dei pasti e, successivamente, attività di pulizia e riassetto. Le lavoratrici chiedevano che la società fosse condannata a fornire e mantenere in buone condizioni il vestiario necessario per l’attività di pulizia, distinto da quello usato per la preparazione/distribuzione dei cibi, e al risarcimento del danno pari ai costi sostenuti o da sostenere per il lavaggio e la stireria degli indumenti di lavoro. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che il CCNL non imponesse la manutenzione/lavaggio delle divise regolarmente fornite, salvo che si trattasse di DPI, e che nel caso concreto le divise non avessero funzione di protezione della salute; aveva inoltre escluso l’obbligo di fornire ulteriore vestiario per la pulizia perché le mansioni di pulizia seguivano quelle di somministrazione pasti senza promiscuità tale da attivare la disciplina invocata. Nel ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. e del principio di non contestazione; violazione dell’art. 1411 c.c. in relazione al capitolato d’appalto e dell’art. 42 D.P.R. 327/80 per il mancato riconoscimento della natura di DPI degli indumenti; violazione dell’art. 142 del CCNL di settore; violazione dell’art. 40 d.lgs. n. 626/1994; violazione dell’art. 1218 c.c. per il mancato risarcimento del danno da inadempimento datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il secondo, terzo e quarto motivo: la valutazione della Corte territoriale sulla non qualificabilità delle divise come DPI e sull’inesistenza, in concreto, dell’obbligo di lavaggio/fornitura di indumenti per la pulizia costituiva apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, non potendo i motivi di diritto trasformarsi in richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. Ha considerato assorbiti il primo motivo, per difetto di decisività e dubbia ammissibilità, e il quinto motivo, dipendente dall’accoglimento dei precedenti. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito favorevole alla società e ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per denunciare vizi del rito e della difesa; non ne viene fornita un’interpretazione sostanziale, essendo il motivo assorbito.
art. 416 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla non contestazione; il motivo è ritenuto privo di decisività.
art. 1411 c.c.
Invocato per sostenere che il capitolato d’appalto sarebbe idoneo a fondare obblighi a favore delle lavoratrici; la Corte non accoglie la censura perché ciò presuppone una rivalutazione del fatto e del contenuto del capitolato.
art. 42 D.P.R. 327/80
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la natura di DPI degli indumenti; la Corte conferma il giudizio di merito contrario, in assenza di funzione protettiva dell’integrità fisica.
art. 142 CCNL di settore
La Corte ne dà lettura letterale e sistematica: il contratto collettivo pone a carico del datore la spesa di fornitura di speciali divise o indumenti, ma non prevede, in sé, l’obbligo di manutenzione o lavaggio, salvo il caso di DPI.
art. 40 d.lgs. n. 626/1994
Richiamato per sostenere la disciplina dei DPI; la Corte non ne ricava un obbligo di lavaggio nel caso concreto, perché gli indumenti non sono stati qualificati come DPI.
art. 1218 c.c.
Invocato per il risarcimento da inadempimento; il motivo resta assorbito perché presuppone l’esistenza dell’obbligo datoriale di lavaggio e fornitura, escluso nel merito.
art. 2087 c.c.
Richiamato dalla Corte come parametro generale: un DPI è qualsiasi strumento/equipaggiamento/indumento fornito dal datore che in concreto tuteli la salute del lavoratore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di un indumento come dispositivo di protezione individuale richiede che esso abbia in concreto funzione di tutela della salute o dell’integrità fisica del lavoratore; in mancanza di tale funzione, non sorge l’obbligo datoriale di manutenzione proprio dei DPI.
- La clausola collettiva che imponga al datore di lavoro di fornire speciali divise o particolari indumenti può essere interpretata come obbligo di fornitura a carico datoriale, ma non implica automaticamente anche l’obbligo di lavaggio o manutenzione, se tale obbligo non risulta espressamente previsto.
- Quando la censura investe l’accertamento della concreta sussistenza delle mansioni e delle condizioni fattuali che fondano l’obbligo datoriale, il motivo non è scrutinabile come violazione di legge se richiede una diversa lettura del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Il risarcimento da inadempimento presuppone la previa dimostrazione dell’obbligo violato; se l’obbligo di lavaggio o di fornitura di ulteriori indumenti non è configurabile, la domanda risarcitoria resta priva del suo presupposto.
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