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Sentenza

Sentenza n. 799/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 324/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.09.2024.

Giustizia amministrativa202501954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 324/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 324/2024. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 marzo 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto del medesimo o di altro ufficio; l'intervento sostitutivo dovrà avvenire, su istanza della ricorrente, entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per provvedere e disporre misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il giudizio di ottemperanza è fondato e il giudice può ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tenere conto degli adempimenti eventualmente già compiuti dall'amministrazione, disponendo la detrazione di quanto eventualmente corrisposto in precedenza.
  • La soccombenza dell'amministrazione inottemperante comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza, oltre alla restituzione del contributo unificato, salva la liquidazione parametrata all'importo dovuto e all'attività difensiva svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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