Sentenza n. 1574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia – Milano che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro gli atti della terza procedura di chiamata diretta conclusasi con la nomina dell'appellante
Esito
Favorevole al resistente (candidata concorrente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una procedura di chiamata diretta per un posto di professore universitario di seconda fascia. Dopo l'annullamento della prima procedura e la rinnovazione della stessa, il TAR aveva accolto il ricorso della candidata non nominata, ritenendo illegittima la previsione della tipologia dell'impegno scientifico-didattico quale criterio di valutazione. In sede di ottemperanza, il TAR aveva ritenuto che l'Università dovesse riavviare una procedura di chiamata diretta; nelle more, l'Ateneo aveva invece avviato una procedura comparativa ordinaria ai sensi dell'art. 18 l. 240/2010 e aveva appellato la sentenza di ottemperanza. Per conformarsi alla sentenza di ottemperanza di primo grado, l'Università aveva poi avviato e concluso una terza procedura di chiamata diretta, disponendo nuovamente la nomina dell'appellante. Il Consiglio di Stato, con successiva sentenza, aveva accolto l'appello dell'Università, ritenendo legittima la scelta della procedura comparativa ordinaria e dichiarando improcedibile il ricorso per ottemperanza. Il TAR, nella sentenza ora appellata, aveva quindi dichiarato improcedibile il ricorso contro la terza procedura di chiamata, ritenendo che la riforma della sentenza di ottemperanza avesse travolto, per effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a., gli atti amministrativi adottati in sua esecuzione. L'appellante ha contestato tale conclusione, sostenendo che la procedura, dopo l'avvio, si sarebbe sviluppata mediante nuove valutazioni discrezionali e tecniche dell'Università, assumendo autonoma valenza provvedimentale e non potendo essere considerata mera esecuzione della sentenza riformata. Ha chiesto, in via principale, la rimessione al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a., poiché il primo giudice non aveva esaminato il merito, e, in subordine, la decisione nel merito con conferma della nomina. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione e interesse, nonché la sua infondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo assorbibile l'eccezione preliminare di inammissibilità in applicazione del principio della ragione più liquida e dell'economia processuale. Nel merito, ha confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha applicato l'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo mediante l'art. 39 c.p.a., secondo cui la riforma o cassazione della sentenza estende i propri effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata. La terza procedura di chiamata era stata avviata proprio per dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza di primo grado e il suo elemento qualificante, imposto da tale sentenza, era l'utilizzo della procedura a chiamata diretta in luogo della procedura comparativa ordinaria ex art. 18 l. 240/2010. Il fatto che, nello svolgimento della procedura, l'Università avesse esercitato discrezionalità tecnica comparando i curricula delle candidate non ne aveva mutato la natura meramente esecutiva: la discrezionalità esercitata riguardava lo svolgimento di una procedura il cui stesso avvio dipendeva dalla sentenza poi riformata. La sentenza di appello n. 5425/2020, accertando la legittimità della procedura comparativa ordinaria e la necessità della sua reviviscenza, aveva quindi travolto gli atti della procedura di chiamata interinalmente avviata e conclusa. Ne è derivata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, senza necessità di esaminare le censure di merito riproposte dalle parti. Le spese dell'appello sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata diretta utilizzata nella vicenda per la copertura di un posto di professore di seconda fascia.
art. 18 l. 240/2010
Disciplina la procedura valutativa comparativa ordinaria, ritenuta dal Consiglio di Stato la procedura legittimamente avviata e destinata a rivivere.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione al processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 336, comma 2, c.p.c.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata
L'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma travolge anche gli atti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza riformata, quando siano da essa dipendenti.
art. 105 c.p.a.
Invocato dall'appellante per ottenere la rimessione della causa al giudice di primo grado, ma ritenuto non applicabile perché l'appello è stato respinto.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese, in ragione della complessità e peculiarità della controversia.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama la disciplina delle spese applicata dal giudice amministrativo.
artt. 49, comma 2, e 74 c.p.a.
Richiamati a fondamento della possibilità di definire la controversia sulla base della ragione più liquida, senza esaminare previamente ogni questione secondo l'ordine astratto di priorità.
Massime di principio
- L'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza, previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. e applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., si estende agli atti amministrativi adottati in esecuzione della sentenza riformata quando tali atti siano causalmente dipendenti dal comando giudiziale.
- Quando una sentenza di ottemperanza impone l'avvio di uno specifico tipo di procedimento amministrativo, la successiva riforma della sentenza travolge il procedimento avviato in sua esecuzione, anche se l'amministrazione, nel corso di quel procedimento, abbia compiuto valutazioni tecniche o discrezionali.
- La discrezionalità esercitata dall'amministrazione nello svolgimento di un procedimento il cui avvio sia stato imposto da una sentenza riformata non conferisce, di per sé, autonoma stabilità agli atti successivi, se l'intero procedimento resta dipendente dal comando giudiziale venuto meno.
- La riforma della sentenza di ottemperanza può determinare la reviviscenza della procedura amministrativa originaria ritenuta conforme al giudicato d'appello e, correlativamente, la perdita di efficacia della procedura alternativa avviata medio tempore per eseguire la sentenza di primo grado.
- Il giudice amministrativo può decidere la controversia sulla base della ragione più liquida e assorbire una questione preliminare di rito quando la soluzione adottata definisca integralmente la lite, non pregiudichi il diritto di difesa e consenta un'effettiva economia processuale.
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